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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7045/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura intramurale per reati ex art. 73 D.P.R. 309/1990. Il ricorrente censura: 1) carenza e manifesta illogicità dei gravi indizi di colpevolezza, dato che le utenze intercettate non sarebbero intestate né in disponibilità dell'imputato e le intercettazioni non consentirebbero una sua univoca identificazione (uso di soprannomi come "capo" o "montanaro"); 2) inesistenza delle esigenze cautelari, in particolare mancanza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, considerato che era stato già sottoposto agli arresti domiciliari e aveva osservato le prescrizioni, e non si è tenuto conto del tempo trascorso dalle condotte contestate.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sollevate investissero valutazioni di merito (apprezzamento degli indizi e delle intercettazioni) sottratte al sindacato di legittimità, essendo invece la motivazione del Tribunale del riesame esauriente, coerente e logicamente calibrata. Il Tribunale aveva motivato l'identificazione del ricorrente con la geolocalizzazione dell'utenza 3511796251 (presenza a Santa Teresa di Gallura), attività di osservazione che lo collocava nei luoghi indicati a bordo di un'auto a noleggio, e il contenuto delle comunicazioni e messaggi come tipico linguaggio mercerario usato per la cessione di stupefacenti (contatti con un acquirente all'ingrosso e con corrieri). Ha inoltre ritenuto rilevante la precedente condanna e la rapida ripresa dei traffici dopo la fine degli arresti domiciliari come indice di pericolo concreto di reiterazione, giustificando l'impossibilità di misure meno afflittive. Condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.L. 137/2020

    art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Riferimento procedurale sull'ambito di trattazione del ricorso; norma indicata come base procedurale per l'esame del ricorso.

  • D.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale che disciplina i delitti relativi agli stupefacenti, in base alla quale sono contestati i reati per i quali è stata disposta la misura cautelare.

  • Codice di procedura penale

    Indica i requisiti e la struttura della motivazione delle misure cautelari; la Corte richiede che il tribunale del riesame dia contezza dei motivi per affermare la gravità indiziaria conformandosi a tale modello.

  • Codice di procedura penale

    Riferimento ai criteri per la valutazione delle esigenze cautelari; il giudice di merito ha motivato la sussistenza del pericolo concreto di reiterazione secondo i parametri di questa norma.

  • Codice di procedura penale

    Parametro richiamato per l'adeguatezza della motivazione sulle esigenze cautelari e per l'indagine sulla concreta attualità del pericolo di reiterazione.

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione concreta delle prove, potendo controllare solo la logicità e l'adeguatezza della motivazione.

  • Codice di procedura penale

    art. 546 cod. proc. pen. (modello di motivazione richiamato)

    Modello strutturale della motivazione cui il tribunale del riesame deve conformarsi, adattato alle specificità della decisione cautelare.

  • Codice di procedura penale

    art. 94, comma (adempimenti indicati in sentenza)

    Richiamato in relazione agli adempimenti per la Cancelleria (pena/spese), come previsto dalla normativa sulle spese processuali.

Massime di principio

  • La Cassazione, in materia di misure cautelari, non riesamina i fatti nel merito: interviene solo per verificare la completezza, la logicità e l'aderenza della motivazione del giudice del riesame ai parametri di legge.
  • Geolocalizzazioni, attività di osservazione e il contenuto di chiamate/messaggi, anche se espresse con soprannomi o linguaggi criptici, possono costituire indizi gravi se interpretati coerentemente con il contesto investigativo e le massime di esperienza.
  • La presenza di una precedente condanna e la rapida ripresa di condotte analoghe dopo una misura restrittiva costituiscono elementi rilevanti per ritenere concreto il pericolo di reiterazione, giustificando misure cautelari più gravose qualora il giudice motivi adeguatamente perché quelle meno afflittive risultino inidonee.
  • Per impugnare con successo in Cassazione una misura cautelare è necessario denunciare vizi di diritto o gravi profili logico-giuridici nella motivazione; le critiche limitate alla valutazione delle prove e delle risultanze investigative sono generalmente inammissibili.
  • Il difensore che voglia contestare l'identificazione basata su strumenti tecnici (es. geolocalizzazione, attribuzione di utenze) deve fornire elementi specifici che mettano in crisi la ricostruzione logica del giudice del riesame, non meri dubbi o affermazioni alternative prive di riscontro probatorio.

Testo integrale

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