Cassazione Penale, Sentenza n. 31832/2026 del 24/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Il ricorrente aveva subito custodia cautelare in carcere dal 26 luglio 2022 al 20 dicembre 2022, per complessivi 147 giorni, nell'ambito di un procedimento relativo alla detenzione e al trasporto di un ingente quantitativo di hashish, contestati ai sensi degli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. La misura cautelare era stata applicata dal G.i.p. e confermata dal Tribunale del riesame; successivamente la Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio l'ordinanza del riesame, dichiarando la perdita di efficacia della misura per tardività della decisione. Il G.u.p., all'esito del giudizio abbreviato, lo aveva condannato, ma la Corte di appello lo aveva poi assolto perché il fatto non costituiva reato. La Corte di appello, quale giudice della riparazione, aveva tuttavia rigettato la domanda, ritenendo che il richiedente avesse concorso a determinare la custodia cautelare con colpa grave, consistita nell'avere contribuito al trasporto dell'autoarticolato senza svolgere alcun controllo sul carico, nonostante l'enorme quantità della merce e l'odore nauseabondo percepibile all'apertura dei portelloni. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314, comma 1, c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse rivalutato la sua colpevolezza nel merito, valorizzato lo stato di agitazione già escluso dal giudice della cognizione, attribuito erroneamente rilievo alla guida dell'autoarticolato e applicato criteri civilistici propri della responsabilità del vettore, benché egli si fosse limitato ad accompagnare il suocero senza assumere un incarico di trasporto. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, affermando che il giudice della riparazione deve svolgere una valutazione autonoma ed ex ante sulla condotta del richiedente e verificare se essa abbia generato la falsa apparenza della configurabilità del reato, senza stabilire nuovamente la responsabilità penale. Nel caso concreto, l'omessa verifica del carico e la partecipazione al trasporto, in presenza di circostanze obiettivamente sospette, sono state ritenute condotte gravemente colpose causalmente collegate all'applicazione della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha corretto, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., l'erroneo riferimento della Corte di appello agli obblighi civilistici del vettore, ritenendolo irrilevante e non idoneo a determinare l'annullamento dell'ordinanza. È stata esclusa la liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente, poiché la memoria dell'Avvocatura dello Stato non si era confrontata con i motivi di ricorso e non aveva concretamente contrastato la pretesa.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma contestata per la detenzione e il trasporto della sostanza stupefacente.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Circostanza aggravante contestata in relazione all'ingente quantità della sostanza stupefacente.
Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e la condizione ostativa costituita dall'avere dato o concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Norma invocata per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione.
Consente alla Corte di cassazione di correggere errori di diritto presenti nella motivazione quando non determinano l'annullamento del provvedimento.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il giudice deve valutare, con giudizio autonomo ed ex ante rispetto al processo di cognizione, se la condotta del richiedente abbia dato o concorso a dare causa alla misura cautelare mediante dolo o colpa grave; non deve invece stabilire nuovamente se quella condotta integri gli estremi del reato.
- La valutazione della colpa grave ostativa alla riparazione richiede uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente, ricostruita anche alla luce della sentenza assolutoria, e le ragioni concrete che hanno determinato l'applicazione o la persistenza della misura cautelare.
- La pronuncia assolutoria per insussistenza del dolo o perché il fatto non costituisce reato non esclude, di per sé, che la condotta extraprocessuale dell'assolto possa essere valutata come gravemente colposa ai fini della riparazione, quando abbia contribuito a creare la falsa apparenza della configurabilità dell'illecito e abbia avuto efficacia causale nell'adozione della misura.
- L'omessa verifica di un carico di eccezionale quantità, accompagnata da circostanze obiettivamente sospette percepibili dal soggetto, può integrare colpa grave ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione se risulta concretamente collegata all'intervento dell'autorità procedente.
- La colpa grave rilevante ai fini dell'art. 314 c.p.p. può derivare anche da condotte extraprocedimentali e non richiede necessariamente la violazione di specifici obblighi civilistici o l'assunzione formale della qualità di vettore.
- Un errore di diritto contenuto nella motivazione del giudice della riparazione, se irrilevante rispetto alla correttezza del dispositivo e della ratio decidendi, può essere corretto dalla Corte di cassazione senza annullamento del provvedimento.
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