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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29423/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una domanda del fallimento volta a far dichiarare inefficaci, ai sensi dell'art. 44 l. fall., alcuni pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento in favore di un creditore, relativi a più titoli cambiari. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda e condannato la banca a restituire alla massa la somma corrispondente ai pagamenti cambiari, oltre interessi. La banca aveva proposto appello sostenendo, in sintesi, che il pagamento delle cambiali fosse stato eseguito da un terzo e che l'azione di inefficacia e di ripetizione dovesse essere rivolta contro il creditore soddisfatto, unico beneficiario del pagamento, e non contro il soggetto che aveva materialmente eseguito il versamento. La Corte d'appello aveva invece confermato la condanna della banca, ritenendo che il pagamento, ancorché eseguito da terzo, fosse equiparabile al pagamento del fallito perché comunque incidente sul patrimonio della procedura. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 44 l. fall. e dell'art. 2033 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, censurando la legittimazione passiva riconosciutale e ribadendo che, poiché le somme per pagare le cambiali erano state messe a disposizione dal fallito, l'azione doveva essere proposta contro l'accipiens e non contro chi aveva materialmente eseguito il pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Palermo e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame. La Corte ha affermato il principio per cui i pagamenti eseguiti dopo il fallimento e riconducibili anche indirettamente al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico o in sua vece, sono inefficaci ex art. 44 l. fall.; tuttavia, le domande di accertamento dell'inefficacia e di restituzione devono essere proposte contro l'accipiens, quale unico legittimato passivo e effettivo beneficiario dell'atto solutorio, non contro il soggetto eventualmente incaricato dal fallito di eseguire il pagamento. Poiché la sentenza impugnata si era discostata da tale regola, è stata cassata con rinvio anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 42 l. fall.

    le somme che pervengono al fallito dopo la dichiarazione di fallimento, se qualificabili come bene sopravvenuto, entrano nella massa; la Corte richiama la norma solo per il contesto fattuale e sistematico, ma il decisum ruota soprattutto sull'art. 44 l. fall.

  • art. 44 l. fall.

    i pagamenti successivi al fallimento, anche se riconducibili indirettamente al fallito, sono inefficaci verso la massa; la domanda di inefficacia e di restituzione va però indirizzata contro il creditore che ha ricevuto il pagamento, ossia l'accipiens, non contro il soggetto che abbia materialmente eseguito il versamento per incarico del fallito

  • art. 2033 c.c.

    l'azione di ripetizione dell'indebito si collega alla restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della par condicio creditorum; la Corte la richiama nel quadro della domanda restitutoria conseguente all'inefficacia del pagamento

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro formale del vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    è il parametro formale del vizio denunciato per omesso esame di un fatto decisivo

Massime di principio

  • I pagamenti compiuti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci verso la massa anche quando siano eseguiti materialmente da un terzo, purché siano comunque riconducibili al fallito perché effettuati con denaro del fallito, su suo incarico o in sua vece.
  • Nelle azioni volte a far valere l'inefficacia del pagamento fallimentare e a ottenere la restituzione delle somme, il contraddittorio va instaurato nei confronti dell'accipiens, che è l'unico legittimato passivo in quanto beneficiario effettivo dell'atto solutorio.
  • Il soggetto eventualmente incaricato dal fallito di eseguire il pagamento non è, di regola, il destinatario passivo dell'azione di inefficacia e ripetizione, salvo che coincida con l'accipiens.
  • Quando il giudice di merito attribuisce la legittimazione passiva al soggetto esecutore materiale del pagamento anziché al creditore soddisfatto, viola il principio di diritto sull'individuazione del convenuto nelle azioni ex art. 44 l. fall.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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