Sentenza del 23/06/2020 n. 1831 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello della parte rimasta contumace in primo grado - Ammissibilità - Sussiste - Produzione documentale in appello - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
S.A. ha impugnato la decisione di primo grado contestando gli effetti della propria contumacia e chiedendo di poter proporre appello e produrre documenti in tale fase. La questione riguardava se la contumacia in primo grado precludesse l’appello e se fosse consentita in appello la produzione di documenti già disponibili in precedenza, alla luce dell’art. 58 del d.lgs. 546/1992 e del limite previsto dall’art. 345 c.p.c.
La decisione
È stata riconosciuta l’ammissibilità dell’appello della parte rimasta contumace in primo grado, poiché il rito tributario non prevede una norma che imponga tale preclusione. È stata inoltre ritenuta legittima la produzione documentale in appello, anche se i documenti erano già disponibili in precedenza: l’art. 58 del d.lgs. 546/1992, quale disciplina speciale, non pone limiti alla produzione e prevale sulla più restrittiva regola dell’art. 345 c.p.c. Il testo fornito non indica il contenuto ulteriore del dispositivo, le spese o l’esito finale della controversia nel merito.
Norme richiamate
Art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'art. 58 d.lgs.546/92, in materia di contenzioso tributario, non pone limiti alla produzione in appello, di qualsiasi documento "pur se già disponibile in precedenza", poiché si tratta di una norma speciale che esclude l'applicabilità della più restrittiva previsione normativa contenuta nell'art. 345 del rito civile.
Nel processo tributario è ammessa in appello la produzione di documenti anche se già disponibili in precedenza; la disciplina speciale dell’art. 58 esclude l’applicazione del limite più restrittivo previsto dal rito civile.
L'art. 58 d.lgs.546/92, in materia di contenzioso tributario, non pone limiti alla produzione in appello, di qualsiasi documento "pur se già disponibile in precedenza", poiché si tratta di una norma speciale che esclude l'applicabilità della più restrittiva previsione normativa contenuta nell'art. 345 del rito civile.
La restrizione dell’art. 345 c.p.c. sulla produzione documentale in appello non opera nel processo tributario quando risulta incompatibile con la disciplina speciale dell’art. 58 del d.lgs. 546/1992.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la contumacia in primo grado non comporta, di per sé, l’inammissibilità dell’appello: occorre una specifica norma del rito tributario che preveda tale preclusione.
- In appello tributario possono essere prodotti anche documenti già disponibili in precedenza, secondo l’interpretazione dell’art. 58 del d.lgs. 546/1992 riportata nel testo; non si applica, su questo punto, il più restrittivo limite dell’art. 345 c.p.c.
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