Cassazione Penale, Ordinanza n. 18467/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato, per quanto qui rileva, la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva confermato la condanna di primo grado per i reati di cui agli artt. 56-610 c.p. e 340 c.p. L'unico motivo dedotto denunciava una asserita carenza di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità penale, ma in realtà mirava a ottenere una nuova valutazione degli elementi probatori e una diversa ricostruzione dei fatti, più favorevole al ricorrente. La Corte di cassazione rileva che la motivazione di merito era succinta ma sufficiente e priva di evidenti vizi logico-giuridici, sicché la doglianza si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato in combinazione con l'art. 610 c.p. per descrivere il tentativo del reato contestato.
Reato contestato unitamente al tentativo; il testo non specifica oltre la qualificazione giuridica del fatto.
Ulteriore reato contestato a carico dell'imputato.
Base della condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione degli elementi probatori o una diversa ricostruzione dei fatti, se il ricorso si traduce in una mera richiesta di nuovo giudizio di merito.
- Una motivazione di merito può ritenersi immune da censura in cassazione quando, pur sintetica, risulti chiara e non presenti evidenti vizi logico-giuridici.
- La doglianza formalmente indirizzata contro la motivazione, ma sostanzialmente volta a sostituire la lettura delle prove operata dal giudice di merito con una lettura alternativa ritenuta più plausibile dal ricorrente, è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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