Cassazione Penale, Ordinanza n. 05345/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato ritenuto responsabile, con doppia conforme e a seguito di giudizio abbreviato subordinato all'esame di un teste, del reato di guida in stato di ebbrezza in orario notturno, per avere condotto un'autovettura con tasso alcolemico pari a 3,1 g/l e per avere provocato un incidente stradale. In cassazione deduceva, con due motivi, il travisamento della prova, la contraddittorietà della motivazione e la violazione dei canoni di valutazione della prova, sostenendo che la Corte d'appello aveva arbitrariamente privilegiato la tesi accusatoria e ritenuto inattendibile la deposizione di un teste che avrebbe corroborato una diversa ricostruzione dei fatti; inoltre lamentava il vizio di motivazione per mancata corretta applicazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi riproponevano, in modo sostanzialmente identico, censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che la presenza di una diversa ricostruzione alternativa del fatto non integra di per sé vizio di motivazione, quando il giudice di merito l'abbia esaminata e disattesa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato come violazione oggetto del verbale di contestazione non impugnato dall'imputato; viene valorizzato, insieme all'ordinanza prefettizia di sospensione della patente, come elemento di contesto a sostegno della ricostruzione dei fatti.
Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non modifica la natura del controllo di legittimità della Cassazione sulla motivazione, che resta circoscritto alla verifica della tenuta logica e giuridica della decisione di merito già esaminata.
Il ricorso deve contenere l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta; motivi meramente ripetitivi e non specifici sono inammissibili perché non costituiscono una critica argomentata della sentenza impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze già dedotte in appello, senza una critica argomentata, integra motivo apparente e rende il ricorso inammissibile.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può limitarsi a ribadire una lettura alternativa dei fatti già esaminata e motivatamente disattesa dai giudici di merito.
- La regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non amplia il sindacato della Corte di cassazione, che resta esterno alla ricostruzione del fatto e si limita a verificare la coerenza logica e giuridica della motivazione, non potendo sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- Ai fini dell'inammissibilità del ricorso, la mancanza di specificità dei motivi si configura quando le censure non assolvono alla funzione di critica argomentata della decisione impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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