Cassazione Penale, Sentenza n. 23211/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di Romeo impugnava per nullità l'ordine di esecuzione emesso dal Pubblico Ministero il 27/08/2021 riguardante la detenzione domiciliare, sostenendo che tale ordine era stato notificato soltanto al convenuto (Romeo) e non al nuovo difensore di fiducia (avv. Emanuele Rossi), nominato durante il procedimento davanti al Tribunale di Sorveglianza. Si deduceva la violazione dell'art. 655, comma 5, c.p.p. (termine perentorio di 30 giorni per la notifica a pena di nullità, in combinato disposto con l'art. 656/659 c.p.p.), con conseguente nullità dell'ordine e la conseguente necessità di sospendere l'esecuzione della misura alternativa (detenzione domiciliare).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha sostenuto che: (1) l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che applica la detenzione domiciliare è, di per sé, immediatamente esecutiva una volta notificata, e la sua esecutività non dipende dall'emissione o dalla validità dell'ordine di esecuzione del Pubblico Ministero; (2) l'art. 659 c.p.p. non impone in tutti i casi che l'esecuzione avvenga necessariamente mediante ordine del Pubblico Ministero (soprattutto nel caso del condannato in stato di libertà); (3) la eventuale nullità della notifica effettuata dal Pubblico Ministero non determina l'automatica cessazione della misura alternativa, ma al più impone al Pubblico Ministero di rinnovare la notifica. In conclusione il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall'art. 656, comma 4 (ora, comma 3), cod. proc. pen., "quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato"
La Cassazione ha ritenuto che l'art. 659 disciplina solo i casi in cui occorra disporre carcerazione o scarcerazione e non impone che tutte le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza siano eseguite necessariamente tramite ordine del Pubblico Ministero; pertanto non sempre la validità dell'ordine del PM condiziona l'esecutività della misura alternativa.
previsto richiamo alle modalità di notificazione dell'ordine di esecuzione (art. 656, comma 3, c.p.p.)
Pur disciplinando la notificazione dell'ordine di esecuzione, non può essere interpretato nel senso che la mancata notifica del decreto del PM annulli automaticamente l'ordinanza esecutiva del Tribunale di Sorveglianza.
termine perentorio di trenta giorni per la notificazione a pena di nullità
La Corte ha riconosciuto l'esistenza del termine, ma ha ritenuto che la nullità di una notifica del Pubblico Ministero non determini di per sé la cessazione dell'esecutività dell'ordinanza di applicazione della misura alternativa emessa dal Tribunale di Sorveglianza; al massimo impone la ripetizione della notifica.
"la detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui è notificato il provvedimento esecutivo che lo dispone"
La Corte interpreta il riferimento all'"esecutivo" come caratteristica dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza: una volta notificata l'ordinanza esecutiva, la misura ha effetto indipendentemente dall'azione successiva del PM.
richiamo sul fatto che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice di sorveglianza non sospende l'esecuzione, salvo diversa disposizione
Conferma la regola generale di immediata esecutività dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza, salvo specifica sospensione disposta dal giudice.
ai provvedimenti della magistratura di sorveglianza si applica il disposto dell'art. 666 c.p.p.
Rafforza il principio che le ordinanze della magistratura di sorveglianza sono immediatamente esecutive e non dipendono dall'ordine di esecuzione del PM.
l'ordinanza "è immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione dell'esecuzione di cui al comma 7 dell'art. 666"
Utilizzato per mostrare analogia nella immediata esecutività di provvedimenti similari (es. affidamento in prova), rafforzando la tesi dell'immediatezza dell'esecutività.
riferimento alla possibilità di proporre incidente di esecuzione
Il ricorso incidentale proposto per far valere la non esecutività dell'ordinanza non è efficace a sospendere l'esecuzione, dato che l'esecutività dei provvedimenti di sorveglianza non dipende dall'ordine del PM.
Massime di principio
- L'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che applica una misura alternativa (es. detenzione domiciliare) diventa esecutiva appena viene notificata come "provvedimento esecutivo"; la sua esecutività non dipende necessariamente dall'ordine di esecuzione del Pubblico Ministero.
- La mancata o viziata notificazione dell'ordine di esecuzione emesso dal Pubblico Ministero (anche oltre il termine di 30 giorni) non comporta automaticamente la cessazione della misura alternativa già disposta e notificata dal Tribunale di Sorveglianza; il rimedio pratico può consistere nella ripetizione della notificazione da parte del PM.
- Il ricorso o l'incidente di esecuzione avverso l'ordinanza di sorveglianza, di regola, non sospende l'esecuzione della misura, salvo che il giudice disponga espressamente la sospensione conformemente alle norme (es. art. 666, comma 7 c.p.p.).
- L'articolazione delle norme (art. 659 c.p.p. e correlati) va interpretata tenendo conto delle diverse finalità: la certezza dell'ingresso/uscita dal carcere giustifica procedure particolari quando la misura determina carcerazione/scarcerazione; ma quando si tratta di misure alternative per soggetti liberi, non sempre è necessaria l'interposizione del PM.
- In pratica, in situazione analoga il difensore che contesti vizi di notifica del PM dovrà valutare rimedi volti a ottenere la ripetizione della notifica o la sospensione dell'esecuzione con provvedimento del giudice dell'esecuzione, piuttosto che dedurre automaticamente la nullità della misura alternativa.
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