Cassazione Civile, Ordinanza n. 33083/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una persona fisica, indicata anche in proprio quale autore della violazione, un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 emesso a seguito di verifica nei confronti di un'associazione culturale priva di dichiarazione dei redditi. La destinataria aveva impugnato l'atto sostenendo l'infondatezza dell'accertamento nei confronti dell'ente e soprattutto la mancanza di qualsiasi responsabilità personale, evidenziando di avere assunto la carica di segretaria solo nel 2007 e dunque di non avere svolto nel 2006 funzioni di rappresentanza o gestione. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio con motivazione estremamente sintetica. In cassazione l'Agenzia deduceva la violazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132, n. 4, c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando che la sentenza di appello fosse priva di una reale motivazione e non indicasse le ragioni della conferma della decisione di primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto l'unico motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione apparente: la formula utilizzata non consentiva di comprendere l'iter logico-giuridico seguito né le ragioni del rigetto dell'appello, mancando l'esame dei motivi di gravame e delle difese delle parti. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e intelligibile; la sua omissione o apparenza determina nullità della decisione.
La sentenza è nulla se manca la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; una motivazione solo graficamente esistente ma non percepibile integra motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La mancanza di motivazione o la motivazione apparente integra vizio processuale deducibile come nullità della sentenza.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando esiste solo sul piano grafico ma non consente di comprendere il fondamento della decisione e il ragionamento seguito dal giudice.
- La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice di appello rende percepibile una autonoma valutazione critica degli atti richiamati e spiega in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni della propria adesione alla decisione di primo grado.
- Il giudice di appello deve confrontarsi con i motivi di gravame e con le difese delle parti; una formula apodittica o meramente assertiva non soddisfa l'obbligo motivazionale.
- Quando la sentenza di secondo grado non espone le ragioni del rigetto dell'appello né consente di verificare l'iter logico seguito, la cassazione con rinvio è la conseguenza necessaria.
Come è indicizzato
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