Cassazione Penale, Ordinanza n. 33599/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva condannati per un'occupazione ritenuta illecita e permanente. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto due motivi: invocazione dello stato di necessità e richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione osserva che entrambi i motivi si limitavano a riproporre doglianze già formulate in appello e già puntualmente disattese, senza una reale critica argomentata della sentenza impugnata; inoltre, quanto allo stato di necessità, la condotta risultava finalizzata a un'occupazione stabile e non temporanea, incompatibile con la permanenza dei presupposti della scriminante per tutta la durata del fatto; quanto alla particolare tenuità, la natura permanente dell'illecito, la notevole durata dell'occupazione e i precedenti penali degli imputati escludevano la concedibilità del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto i motivi non specifici e meramente reiterativi di censure già respinte in appello; ha inoltre richiamato, per relationem, le argomentazioni della sentenza impugnata sia sull'insussistenza dello stato di necessità sia sull'incompatibilità della particolare tenuità del fatto con la permanenza dell'illecito, la durata della condotta e la personalità dei prevenuti.
Norme richiamate
La scriminante dello stato di necessità non è riconoscibile quando la condotta, per tutta la sua durata, risulti finalizzata a un'occupazione stabile e non temporanea; i suoi presupposti devono permanere per l'intero arco della condotta.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando l'illecito ha natura permanente, la condotta si protrae per un periodo considerevole e la personalità degli imputati, desumibile anche dai precedenti penali, non consente una valutazione di lieve offensività.
In sede di legittimità non sono deducibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure già dedotte in appello e disattese, se privi di una specifica e argomentata critica della sentenza impugnata.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata; la mera reiterazione di doglianze già respinte in appello integra un motivo apparente e determina l'inammissibilità.
- La scriminante dello stato di necessità presuppone la persistenza dei relativi requisiti per tutta la durata della condotta, e non può essere invocata per giustificare un'azione orientata a una stabile e non temporanea occupazione.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa, anche a fronte di un unico episodio, quando la condotta presenta natura permanente, durata apprezzabile e indicatori soggettivi negativi incompatibili con una modesta offensività.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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