Cassazione Penale, Sentenza n. 12006/2022 del 01/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il rigetto dell'istanza di riesame con cui era stata confermata la custodia cautelare in carcere; il motivo unico deduce violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il collegio si sarebbe discostato dall'art. 275, comma 3-bis, c.p.p. e dalle linee guida delle Sezioni Unite (sent. n. 20769/2016), non avendo considerato che il braccialetto elettronico costituirebbe una sottospecie degli arresti domiciliari e richiederebbe consenso, sicché, a parere del ricorrente, il giudice avrebbe dovuto motivare anche sull'inidoneità del mezzo di controllo elettronico come alternativa alla custodia in carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Ha confermato che il tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato il rigetto della misura meno afflittiva sulla base di elementi specifici: sequestro di 50 kg di hashish con elevato principio attivo (13.980,618 g di THC) traducibili in 559.224 dosi, packaging plurimo (500 panetti suddivisi in pacchi), e presenza di più telefoni/schede riconducibili all'indagato. Tali elementi giustificano una prognosi di rischio di reiterazione del reato e la conclusione che gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, sarebbero inidonei a impedire i contatti con l'organizzazione. La Corte ha ritenuto infondata l'argomentazione sulla natura giuridica del braccialetto elettronico poiché non ha contrastato la ratio decisoria del tribunale e non è risultata correlata alla motivazione impugnata. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; applicazione dell'onere previsto dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Rinvio formale alla disciplina procedurale per il trattamento dei ricorsi durante il periodo emergenziale; utilizzato per inquadrare il procedimento di trattazione del ricorso.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Individuano i vizi di impugnazione in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione) dedotti dal ricorrente e su cui la Corte valuta il motivo.
codice di procedura penale, art. 275, comma 3-bis
Norma citata dal ricorrente come parametro che regola la valutazione delle misure cautelari e l'obbligo motivazionale del giudice circa le alternative alla custodia; la Corte valuta se il giudice del riesame abbia rispettato l'onere motivazionale richiesto da tale previsione.
Sezioni Unite, sent. n. 20769/2016
Orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente circa la valutazione delle misure cautelari e la loro sostituibilità; la Corte verifica l'aderenza del giudice del riesame a tali linee guida.
codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)
Disposizione sulle esigenze cautelari, in particolare la necessità di prevenire la reiterazione del reato; fondamento della valutazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari nel caso concreto.
Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020 (Marotta, Rv. 281047-05)
Precedente di legittimità richiamato dalla Corte: il giudice che ritiene inadeguati gli arresti domiciliari per esigenze di prevenzione deve motivare la prognosi di inidoneità sulla base di elementi specifici attinenti al fatto, alle modalità di commissione e alla personalità dell'imputato.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina l'onere delle spese nel caso di inammissibilità del ricorso; la Corte la applica per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per l'attribuzione del pagamento equitativo alla Cassa delle Ammende; la Corte la utilizza per motivare l'esclusione di colpa grave nella presentazione del ricorso ma comunque per disporre il versamento di una somma equitativa.
disposizioni di natura processuale, art. 94, comma 1-ter (disposizioni di attuazione c.p.p.)
Indica adempimenti a carico della cancelleria a seguito della pronuncia; citata per completare il dispositivo del provvedimento.
Massime di principio
- Quantitativi particolarmente consistenti di stupefacente, il confezionamento in numerosi panetti/pacchi e la presenza di più telefoni/schede costituiscono indizi concreti di collegamento con organizzazioni di narcotraffico e giustificano una prognosi di rischio di reiterazione del reato.
- Il giudice cautelare che esclude l'idoneità degli arresti domiciliari deve motivare la sua prognosi sulla base di elementi specifici inerenti al fatto, alle modalità di commissione e alla personalità dell'indagato; la motivazione generale non è sufficiente.
- Il controllo elettronico (braccialetto) non è automaticamente qualificato come misura custodiale autonoma rispetto agli arresti domiciliari; se il giudice ritiene che gli arresti domiciliari siano inidonei per il rischio di reiterazione collegato a contatti extracarcerari, può ritenere, con motivazione adeguata, che nemmeno il controllo elettronico risolverebbe il rischio.
- Le questioni sulla natura giuridica del braccialetto elettronico devono essere affrontate confrontandosi con la ratio della decisione impugnata; censure generiche o non collegate alla motivazione risultano aspecifiche e destinate all'inammissibilità.
- In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e attinenti alla motivazione del provvedimento impugnato: la mancanza di correlazione comporta l'inammissibilità per aspecificità.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende; è dunque rischioso proporre ricorsi non adeguatamente fondati e articolati.
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