Cassazione Penale, Ordinanza n. 15293/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per una condotta fraudolenta posta in essere nell'ambito di una vendita, mediante sfruttamento delle circostanze dell'affare e dell'affidamento della persona offesa. I motivi erano tre: 1) violazione di legge sull'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e contestando la valutazione della consapevolezza dell'ingiusto profitto; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché mirava a una diversa ricostruzione dei fatti e non evidenziava specifici travisamenti delle emergenze processuali; ha valorizzato, quanto al dolo, la titolarità dell'imputato della carta Postepay sulla quale erano stati effettuati i versamenti e l'assenza di denuncia di furto o smarrimento. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità del fatto con motivazione coerente, considerando le modalità della condotta, i precedenti dell'imputato e la particolare insidiosità della frode. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il terzo motivo, ricordando che la dosimetria della pena è rimessa al giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. e che è sufficiente una motivazione sintetica, salvo pene molto superiori alla media. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per affermare che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito
richiamato per i criteri di commisurazione della pena
norma evocata implicitamente in relazione alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la cui applicazione è stata esclusa
non citato espressamente nel testo fornito
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare censure che si risolvano in una richiesta di diversa ricostruzione del fatto o in una rivalutazione del materiale probatorio, se non si indicano specifici travisamenti delle risultanze processuali già valutate dal giudice di merito.
- La prova dell'elemento soggettivo può essere desunta anche da elementi fattuali sintomatici, come la disponibilità dell'utenza o dello strumento di pagamento utilizzato per il profitto e l'assenza di elementi contrari, quando la motivazione del giudice di merito risulti logica e coerente.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione quando la corte di merito abbia esercitato correttamente il proprio potere discrezionale, dando conto delle modalità della condotta, dei precedenti dell'imputato e della maggiore offensività concreta della vicenda.
- La dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione è sufficiente se espressa in forma sintetica, mediante formule come 'pena congrua' o equivalenti, salvo che la pena sia irrogata in misura marcatamente superiore alla media ed occorra allora una motivazione rafforzata.
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