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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05996/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La lite nasce dalla vendita di un fondo agricolo a un acquirente confinante, senza che il confinante asseritamente legittimato avesse ricevuto la denuntiatio. Il confinante ha chiesto in giudizio l’accertamento del diritto di prelazione/riscatto agrario e il trasferimento del terreno alle condizioni della compravendita, deducendo di essere coltivatore diretto del fondo limitrofo, di coltivarlo abitualmente e personalmente e di non avere alienato fondi rustici nel biennio precedente. Il convenuto ha contestato tutti i requisiti: qualifica di coltivatore diretto, coltivazione diretta e abituale nel biennio, assenza di alienazioni nel periodo rilevante e contiguità dei fondi. In primo grado la domanda di riscatto è stata accolta; in appello la decisione è stata confermata. Nel ricorso principale per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata prova della coltivazione nel biennio novembre 2012-novembre 2014, requisito temporale essenziale ex artt. 7 l. 817/1971 e 8 l. 590/1965; 2) violazione delle norme sulla prova testimoniale, per avere il giudice attribuito inattendibilità ai testi del convenuto solo perché parenti dello stesso, con un automatismo reputato illegittimo; 3) motivazione apparente e falsa applicazione delle norme sulle presunzioni, per avere ritenuto provata la mancata vendita di terreni nel biennio sulla base di testimonianze e dichiarazioni di successione; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere ritenuto assolto, sulla base di una sola testimonianza, il requisito del limite del triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa familiare. Nel ricorso incidentale, il titolare del fondo confinante ha censurato la declaratoria di tardività di documenti prodotti nel terzo termine istruttorio, sostenendo che si trattasse di prova contraria rispetto alle prove testimoniali avversarie e che dunque la loro produzione fosse consentita. La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati: a) il motivo sull’omessa pronuncia, perché la Corte territoriale non aveva scrutinato in modo specifico il fatto costitutivo del diritto di riscatto rappresentato dalla coltivazione del fondo confinante nel biennio immediatamente precedente la vendita; b) il motivo sulla prova testimoniale, perché il giudice di merito aveva escluso aprioristicamente l’attendibilità dei testimoni per il solo vincolo di parentela con una parte, senza un vaglio concreto degli elementi di credibilità; c) il ricorso incidentale, perché la produzione documentale nel terzo termine ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. era stata erroneamente considerata tardiva, pur costituendo prova contraria rispetto alle prove articolate dall’altra parte nel secondo termine. Restano assorbiti i motivi terzo e quarto del ricorso principale. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando i principi di diritto enunciati; le spese del giudizio di cassazione sono rimesse al giudice del rinvio. Non sussiste l’obbligo di ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 l. n. 817/1971

    richiamato quale base normativa del diritto di prelazione e riscatto agrario, in coordinamento con l’art. 8 l. n. 590/1965

  • art. 8 l. n. 590/1965

    individuato come norma che richiede requisiti soggettivi e oggettivi, incluso il requisito temporale della coltivazione nel biennio precedente la vendita

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l’omessa statuizione su un motivo di appello decisivo integra vizio denunciabile

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione alla necessità di una decisione effettiva e motivata

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro del ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    parametro del ricorso per nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 246 c.p.c.

    invocato in tema di capacità a testimoniare

  • art. 247 c.p.c.

    richiamato per la disciplina della testimonianza e dei limiti collegati ai rapporti con le parti

  • art. 252 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla valutazione della prova testimoniale

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente

  • art. 2767 c.c.

    citato dal ricorrente principale nel motivo sulle presunzioni

  • art. 2769 c.c.

    citato dal ricorrente principale nel motivo sulle presunzioni

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per ribadire che il fatto costitutivo del diritto deve essere provato dalla parte che lo allega

  • art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.

    richiamato quale termine entro cui la controparte aveva articolato le prove testimoniali

  • art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.

    riconosciuto come termine per la prova contraria, comprensiva anche della prova documentale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    esclusa l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato per l’accoglimento dei ricorsi

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di riscatto agrario, il requisito della coltivazione del fondo confinante nel biennio immediatamente precedente la vendita è un fatto costitutivo specifico che deve essere esaminato espressamente; il suo mancato scrutinio integra omessa pronuncia.
  • L’inattendibilità di un testimone non può essere affermata in via automatica solo per il vincolo di parentela o coniugio con una parte: il giudice deve svolgere un concreto vaglio di credibilità sulla base di elementi oggettivi.
  • La nozione di prova contraria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. non è limitata alla prova orale, ma comprende anche i documenti, purché idonei a contrastare le prove introdotte dalla controparte nel secondo termine istruttorio.
  • La preclusione istruttoria va interpretata in modo da non svuotare il diritto di difesa: la parte può produrre documenti nel terzo termine quando essi siano necessari a reagire alle prove avversarie sopravvenute nel secondo termine.
  • Quando il giudice di merito esclude una prova con formule generiche o automatiche, senza un effettivo apprezzamento del materiale probatorio, la decisione è censurabile per violazione delle regole processuali o per motivazione solo apparente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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