Cassazione Civile, Ordinanza n. 36615/2023 del 30/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La vicenda processuale riguarda, da un lato, un'istanza di correzione di errore materiale proposta dall'istituto di credito per emendare la sentenza di cassazione n. 152/2023, nella quale la società ricorrente era stata indicata come "Normalabor S.r.l." invece che "Norbalabor S.r.l."; dall'altro, il ricorso per revocazione proposto dalla società contro la medesima sentenza. La sentenza impugnata aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario avverso la decisione del Tribunale di Bari in materia di opposizione agli atti esecutivi, perché il ricorso non rispettava il requisito di sommaria esposizione dei fatti di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. La società, nel ricorso per revocazione, ha dedotto che la decisione sarebbe fondata su un errore di fatto, in quanto avrebbe trascurato precedenti giudicati e provvedimenti cautelari che avevano sospeso il titolo esecutivo e dichiarato la nullità di intimazioni di pagamento e precetti, con conseguente illegittimità del decreto condizionato di trasferimento emesso nella procedura esecutiva. La resistente ha eccepito l'inammissibilità della revocazione per difetto della sommaria esposizione dei fatti e per assoluta eccentricità delle censure rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente il ricorso per revocazione e lo ha dichiarato inammissibile. Ha ritenuto che mancasse una adeguata sommaria esposizione del fatto, indispensabile anche nel ricorso per revocazione, e che le censure fossero del tutto sganciate dalla motivazione della sentenza n. 152/2023, poiché formulate con riferimento a elementi extratestuali e senza specifica individuazione dell'asserito errore di fatto revocatorio. In conseguenza, ha condannato la ricorrente alle spese di lite, ha applicato la sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. per colpa grave e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. Ha poi accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale, disponendo la rettifica della denominazione della società da "Normalabor S.r.l." a "Norbalabor S.r.l." nell'intestazione, nello svolgimento e nella motivazione della sentenza n. 152/2023.
Norme richiamate
È il rimedio utilizzato per proporre la revocazione della sentenza di cassazione.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso, anche per revocazione, deve contenere una sommaria esposizione del fatto; la sua mancanza determina inammissibilità.
La trattazione è stata fissata in adunanza camerale secondo tale rito.
La manifesta inammissibilità e la colpa grave nell'iniziativa processuale giustificano la condanna equitativa a titolo sanzionatorio per abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
art. 111 Cost.
Richiamato nel contesto della censura dell'abuso del processo e della ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione avverso una sentenza della Corte di cassazione deve rispettare, come ogni ricorso, l'onere di sommaria esposizione dei fatti; in difetto, è inammissibile.
- L'errore di fatto revocatorio deve risultare in modo specifico dalla sentenza impugnata e dal suo contenuto testuale; non può essere costruito mediante richiami a elementi estrinseci o a una diversa ricostruzione documentale della vicenda.
- Le censure che non si confrontano con la ratio decidendi della decisione impugnata, ma si muovono su un piano estraneo alla motivazione, non consentono l'ammissibilità della revocazione.
- La proposizione di un rimedio straordinario manifestamente infondato o inammissibile può integrare colpa grave e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. quale sanzione per abuso del processo.
- L'errore materiale meramente grafico nella denominazione di una parte, quando sia chiaramente desumibile dagli atti, è correggibile con apposito provvedimento di rettifica della sentenza.
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