Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34668/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda la liquidazione degli onorari per l'attività professionale svolta da un avvocato in favore di un ente locale, insieme a un altro difensore. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso il provvedimento di primo grado, ritenendo che il mezzo corretto fosse quello previsto dall'art. 14 del d.lgs. 150/2011. Il ricorrente ha censurato tale decisione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 702-quater c.p.c. (erroneamente indicato nel ricorso come art. 704-quater c.p.c.) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che il giudizio era stato introdotto con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e deciso in composizione monocratica, sicché l'impugnazione corretta era l'appello e non il ricorso immediato per cassazione né il diverso rimedio proprio del rito speciale. Gli intimati non hanno svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio di apparenza per l'individuazione del mezzo di impugnazione e il principio di ultrattività del rito, affermando che, poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto nelle forme del rito sommario ordinario ex art. 702-bis c.p.c. e non del rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011, il provvedimento doveva essere impugnato con l'appello ex art. 702-quater c.p.c. Ne è derivata la cassazione dell'ordinanza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    indica il rito sommario ordinario con cui il giudizio era stato introdotto; tale qualificazione rileva per stabilire il mezzo di impugnazione

  • art. 702-quater c.p.c.

    è il mezzo di impugnazione applicabile al provvedimento reso nel rito sommario ordinario; non il ricorso per cassazione immediato

  • art. 704-quater c.p.c.

    nel testo è richiamato per errore materiale nel motivo, ma la Corte evidenzia che la norma corretta era l'art. 702-quater c.p.c.

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    disciplina il rito speciale per la liquidazione degli onorari degli avvocati; non si applica quando la causa è stata introdotta e decisa nelle forme del rito sommario ordinario

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 380-bis c.p.c.

    menzionato per la proposta di decisione in camera di consiglio

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come base del rito sommario ordinario che determina il regime delle impugnazioni

Massime di principio

  • Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione, occorre avere riguardo non alla mera forma del provvedimento, ma alla qualificazione sostanziale dell'azione e alla natura concreta del procedimento come effettivamente svolto.
  • Nel sistema processuale civile, il mezzo di gravame si determina secondo il principio di apparenza: rileva la qualificazione, anche implicita, data dal giudice al rapporto processuale e al provvedimento, indipendentemente dalla sua esattezza.
  • Quando una domanda di liquidazione dei compensi professionali è introdotta con rito sommario ordinario ex art. 702-bis c.p.c. e decisa in tale forma, il provvedimento di primo grado va impugnato con appello ex art. 702-quater c.p.c.; non opera il regime impugnatorio del rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011.
  • Il mutamento del rito erroneamente instaurato non può essere rimesso alle parti, ma compete al giudice; perciò la scelta del rito concretamente adottato condiziona l'ulteriore sviluppo del processo e i rimedi impugnatori esperibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.