Sentenza del 21/03/2024 n. 7688 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per l’Ires 2002, notificato il 15 dicembre 2008, con cui l’Agenzia aveva recuperato a tassazione i canoni di concessione di beni demaniali marittimi e altri proventi, nonché contestato ritenute d’acconto per 293.202 euro. L’Agenzia ha proposto quattro motivi: ha sostenuto che l’eccezione di decadenza fosse stata abbandonata perché non riproposta nelle precedenti fasi; che il termine di accertamento fosse prorogato fino al 31 dicembre 2009; che i ricavi da servizi portuali avessero natura commerciale e fossero imponibili; e che le ritenute relative a contributi regionali e camerali fossero state indebitamente dedotte. L’Autorità ha resistito. La CTR del Friuli-Venezia Giulia, in sede di rinvio, aveva ritenuto tardivo l’accertamento e, autonomamente, non imponibili i proventi in quanto riferiti a funzioni istituzionali dell’ente.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha dichiarato infondati il terzo e il quarto motivo: ha confermato che i proventi considerati derivavano da attività istituzionali e non imprenditoriali dell’Autorità portuale e ha ritenuto assorbita la contestazione sulle ritenute. Poiché la non imponibilità costituiva una ragione autonoma sufficiente a confermare la decisione, i primi due motivi, relativi alla decadenza e alla proroga dei termini, sono stati dichiarati inammissibili per carenza d’interesse, senza che fosse necessario decidere tali questioni. La disciplina introdotta nel 2022 per assoggettare a Ires le Autorità portuali non si applica al periodo d’imposta 2002; è stata quindi respinta anche la richiesta di rinvio. L’Agenzia è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Art. 74 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.u.i.r.), nel testo applicabile alla controversia
le Autorità portuali, ricondotte all'ambito soggettivo delle pubbliche amministrazioni indicate dall' art. 1 , comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 , per le quali si applica l'esenzione di cui all' art. 74 T.u.i.r.
Per i periodi d’imposta anteriori alla modifica del 2022, l’Autorità portuale, quale ente pubblico non economico, beneficia del regime di esenzione per le entrate riconducibili alle proprie funzioni istituzionali e non imprenditoriali.
Art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla legge 5 agosto 2022, n. 108
La modifica normativa non rileva nel caso in esame e comunque si applica ai periodi di imposta dal 1 gennaio 2022 e fa salve le condotte anteriori.
La nuova disciplina che assoggetta a Ires le Autorità portuali opera per i periodi d’imposta iniziati dal 1° gennaio 2022 e non incide sulla qualificazione fiscale dei proventi del 2002.
Art. 73, comma 1, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.u.i.r.)
La disposizione, richiamata dalla modifica del 2022, individua i soggetti passivi Ires; non comporta l’assoggettamento retroattivo delle Autorità portuali per periodi d’imposta anteriori alla decorrenza della nuova disciplina.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio n. 115.
Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Per stabilire se i proventi di un ente pubblico siano imponibili occorre verificare se derivino dall’esercizio di attività imprenditoriali oppure dall’adempimento delle funzioni istituzionali: per i periodi anteriori alla riforma del 2022, i proventi istituzionali delle Autorità portuali rientrano nell’esenzione riconosciuta agli enti pubblici non economici.
- Una modifica legislativa con decorrenza espressamente fissata per i periodi d’imposta dal 1° gennaio 2022 non può essere applicata a un’annualità precedente; la disciplina successiva non basta, da sola, a rendere imponibili retroattivamente entrate prima escluse da tassazione.
- Quando una sentenza si fonda su più ragioni autonome, ciascuna sufficiente a giustificare il dispositivo, l’impugnazione deve superarle tutte: se una ratio resta ferma, le censure contro le altre sono inammissibili per carenza d’interesse, perché il loro eventuale accoglimento non cambierebbe l’esito.
- La decisione non stabilisce in via definitiva se l’accertamento per il 2002 fosse decaduto o se il termine fosse stato prorogato: tali questioni non sono state esaminate nel merito, perché la conferma della non imponibilità dei proventi era già sufficiente a rigettare il ricorso.
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