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Parere

Parere n. 858/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal Laboratorio Analisi Chimico Cliniche Me. Ci. S.r.l. contro la Azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud per l’annullamento: a) del provvedimento implicito di definizione del procedimento avviato con la nota dell'ASL prot. n. 16226 del 25 gennaio 2023 per il recupero RTU per l’anno 2010; b) dei provvedimenti impliciti di definizione della RTU per gli anni 2015 e 2016; d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della società ricorrente, ivi comprese le delibere del Direttore generale della ASL: - n. 606 dell'11 agosto 2014, avente ad oggetto "Definizione regressione tariffaria unica anno 2010 - macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale", modificata, per la area di medicina nucleare e radiologia diagnostica, dalla deliberazione del Direttore generale n. 337 del 18 aprile 2018, con particolare riguardo alle tabelle finali, determinate dal tavolo tecnico, relative al fatturato della ricorrente nell'esercizio finanziario 2010; - n. 645 del 9 luglio 2019 avente ad oggetto "Definizione regressione tariffaria unica anno 2015 - macro - area di assistenza specialistica ambulatoriale"; - n. 1070 del 17 dicembre 2019 avente a oggetto "Presa d'atto del decreto del commissario ad acta n. 89 del 08.08.2016 - definizione regressione tariffaria unica anno 2016 - macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale/assistenza termale".

Giustizia amministrativa202400391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione delle determinazioni, espresse e implicite, relative alla regressione tariffaria unica (RTU) per gli anni 2010, 2015 e 2016.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La società ricorrente, operante in regime di accreditamento per prestazioni di patologia clinica, chiede l’annullamento delle determinazioni con cui l’ASL Napoli 3 Sud ha definito o applicato la regressione tariffaria unica, nonché degli atti presupposti, con particolare riferimento alle delibere relative agli anni 2010, 2015 e 2016. La ricorrente deduce violazione degli artt. 3 e 41 Cost., dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, lesione del legittimo affidamento, mancata partecipazione procedimentale, ingiustizia manifesta e arbitrarietà. Contesta, in particolare, l’assenza di un procedimento adeguatamente istruito e di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della conclusione del procedimento relativo al 2010, la tardività delle richieste di recupero, intervenute a distanza di tredici, otto e sette anni dagli esercizi di riferimento, nonché la correttezza dei presupposti e dei calcoli della RTU, per un importo complessivo indicato in euro 43.515,18. Il Ministero della salute, sulla base delle osservazioni dell’ASL, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la tardività del ricorso, l’inammissibilità delle contestazioni sui calcoli, la natura vincolata della definizione della RTU e l’accettazione, da parte della società, della clausola di salvaguardia contenuta nell’accordo contrattuale.

Il parere

La Sezione ritiene che l’affare non sia maturo per la decisione e dispone un supplemento istruttorio, lasciando impregiudicate tutte le questioni di rito e di merito. Il punto centrale è la giurisdizione. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con ordinanza n. 32259 del 21 novembre 2023, hanno riconosciuto la giurisdizione ordinaria in una controversia relativa alle modalità e ai tempi di applicazione della regressione tariffaria, qualificando tali attività come atti paritetici e operazioni di calcolo incidenti sul corrispettivo contrattuale. La Sezione osserva tuttavia che il caso in esame riguarda anche, o direttamente, le delibere di definizione della RTU, per le quali occorre verificare se l’ASL si sia limitata ad applicare criteri stabiliti a monte oppure abbia esercitato un margine di discrezionalità o stabilito essa stessa i criteri di riparto. Poiché le delibere impugnate non sembrano esplicitare i criteri utilizzati per determinare il contributo della singola struttura al superamento del tetto di spesa della branca o macroarea, il Ministero della salute è invitato a integrare la relazione istruttoria. Dovranno essere chiariti il fondamento giuridico della RTU, la fonte e il contenuto dei criteri di riparto, il rapporto tra tali criteri e le delibere impugnate, le iniziative adottate secondo il procedimento di recupero crediti disciplinato dalla delibera ASL n. 520 del 3 giugno 2021, l’eventuale incidenza dell’accoglimento sugli operatori non ricorrenti e la possibile esistenza di controinteressati. Il Ministero dovrà inoltre trasmettere le pertinenti delibere della Giunta regionale e chiarire se le delibere di regressione siano state comunicate o pubblicate, ai fini della ricevibilità e ammissibilità del ricorso. L’integrazione dovrà essere depositata entro novanta giorni, previa partecipazione alle parti, cui dovrà essere assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per osservazioni e controdeduzioni. La trattazione è rinviata a successiva adunanza.

Osservazioni

Giurisdizione sulle delibere di definizione della RTU

Occorre chiarire se l’impugnazione delle delibere di definizione della regressione tariffaria unica riguardi atti meramente paritetici ed esecutivi di criteri già stabiliti oppure atti adottati nell’esercizio di un potere amministrativo, eventualmente caratterizzati da un margine di discrezionalità.

Fondamento giuridico del meccanismo della RTU

Il Ministero deve indicare il fondamento giuridico specifico del meccanismo della regressione tariffaria unica, mediante l’individuazione delle norme o delle delibere regionali che lo disciplinano.

Criteri di riparto della RTU

Devono essere individuate la fonte e il contenuto dei criteri utilizzati per determinare il contributo della singola struttura al superamento del tetto di spesa della branca o macroarea, precisando se tali criteri derivino da delibere regionali, atti dell’ASL, accordi contrattuali, delibere di definizione della RTU o lavori del tavolo tecnico.

Rapporto tra criteri di riparto e delibere impugnate

Occorre chiarire se le delibere di definizione della RTU siano meramente attuative o esecutive di criteri stabiliti a monte, se dispongano di un margine di discrezionalità nell’applicazione di tali criteri oppure se siano esse stesse a stabilirli, eventualmente sulla base dell’istruttoria del tavolo tecnico.

Procedimento di recupero crediti

Il Ministero deve chiarire quali iniziative siano state adottate nell’ambito del procedimento per il recupero dei crediti disciplinato dall’ASL con delibera n. 520 del 3 giugno 2021.

Eventuali controinteressati

Deve essere verificato se l’eventuale accoglimento del ricorso possa determinare la ridefinizione in aumento degli importi richiesti a titolo di RTU nei confronti degli operatori non ricorrenti, così da valutare l’eventuale presenza di controinteressati ai quali il ricorso straordinario avrebbe dovuto essere notificato.

Atti regionali da acquisire

Il Ministero deve trasmettere la delibera della Giunta regionale n. 2451 del 1° agosto 2003 e le delibere regionali che definiscono in generale il meccanismo della RTU applicato negli anni 2010, 2015 e 2016.

Comunicazione o pubblicazione delle delibere

Occorre chiarire se le delibere di regressione tariffaria impugnate siano state comunicate o pubblicate, ai fini della valutazione dei profili di ricevibilità e ammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 41 Cost.

    La ricorrente ne deduce la violazione in relazione alla motivazione, all’istruttoria e all’incidenza della regressione tariffaria sull’attività economica.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato dalla ricorrente per contestare il difetto di motivazione delle determinazioni sulla RTU.

  • artt. 6, 7 e 8 l. 241/1990

    Sono richiamati per denunciare la mancata partecipazione procedimentale e l’omessa comunicazione degli elementi del procedimento.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    Costituisce la base normativa degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate ed è richiamato sia per contestare la regressione tariffaria sia in relazione alla clausola di salvaguardia contrattuale.

  • art. 3 Cost.

    La ricorrente ne deduce la violazione insieme all’art. 41 Cost., senza che il parere definisca nel merito tale censura.

  • delibera ASL n. 520 del 3 giugno 2021

    Disciplina il procedimento per il recupero crediti dell’ASL; il Consiglio di Stato chiede di conoscere le iniziative adottate in applicazione di tale disciplina.

  • ordinanza Sezioni Unite Corte di cassazione n. 32259 del 21 novembre 2023

    “si tratta […] di doglianze tutte vertenti sulle modalità e i tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria […] l’Asl non agisce (più) nell’esercizio dei propri poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum, vanno ad incidere sull’entità del corrispettivo spettante al Centro”

    La giurisdizione ordinaria è stata riconosciuta per le controversie concernenti modalità e tempi di applicazione della RTU e i relativi effetti patrimoniali, quando l’ASL opera mediante atti paritetici e operazioni di calcolo.

  • delibera della Giunta regionale n. 2451 del 1° agosto 2003

    È richiesta per ricostruire il fondamento e la disciplina generale del meccanismo della RTU.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla regressione tariffaria unica, la giurisdizione deve essere individuata distinguendo tra la contestazione delle sole modalità esecutive e dei calcoli incidenti sul corrispettivo contrattuale, riconducibile alla giurisdizione ordinaria, e la contestazione delle delibere che stabiliscono o determinano i criteri della regressione, per la quale occorre verificare l’esercizio di un potere amministrativo.
  • La qualificazione di una delibera di definizione della RTU come atto meramente esecutivo o come atto dotato di discrezionalità non può essere compiuta senza ricostruire il fondamento normativo del meccanismo e la fonte concreta dei criteri di riparto applicati alla singola struttura accreditata.
  • Quando le delibere di definizione della RTU non esplicitano i criteri con cui viene determinato il contributo della singola struttura al superamento del tetto di spesa, l’amministrazione deve fornire gli elementi istruttori necessari a collegare gli importi richiesti alle fonti normative, agli atti regionali, agli accordi contrattuali e ai lavori del tavolo tecnico.
  • Nel ricorso straordinario contro atti di definizione della RTU deve essere verificato se l’eventuale accoglimento possa incidere sugli importi richiesti ad altri operatori non ricorrenti; in tal caso occorre valutare la loro qualità di controinteressati e la necessità della notificazione del ricorso.
  • Ai fini della ricevibilità e ammissibilità del ricorso straordinario, è necessario accertare le modalità di comunicazione o pubblicazione degli atti di regressione tariffaria, soprattutto quando siano dedotti vizi riferiti a provvedimenti adottati in anni precedenti.

Regressione tariffaria unica per strutture sanitarie accreditate

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società privata accreditata contro l’ASL Napoli 3 Sud in relazione alla regressione tariffaria unica applicata agli anni 2010, 2015 e 2016. La Sezione non definisce il ricorso nel merito e dispone un’integrazione istruttoria, principalmente per accertare la giurisdizione competente.

Premesse e richiesta

La società opera in regime di accreditamento per prestazioni di patologia clinica e contesta le determinazioni con cui l’ASL ha proceduto alla definizione della RTU e al recupero di somme ritenute indebitamente corrisposte, per un importo complessivo indicato in euro 43.515,18.

Sono impugnate, tra l’altro, le delibere relative alla RTU per il 2010, il 2015 e il 2016, nonché i provvedimenti impliciti di definizione dei relativi procedimenti. Per il 2010 viene contestata anche la rideterminazione della RTU limitatamente alle branche di medicina nucleare e radiologia diagnostica.

Censure della ricorrente

La ricorrente deduce:

  • violazione degli artt. 3 e 41 Cost.;
  • violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992;
  • difetto assoluto di motivazione e di istruttoria;
  • mancata partecipazione procedimentale, con riferimento agli artt. 6, 7 e 8 della legge n. 241/1990;
  • lesione del legittimo affidamento, ingiustizia manifesta e arbitrarietà.

La società sostiene che non sia stato adeguatamente istruito il procedimento di recupero, che non siano stati adottati provvedimenti espressi e che, per l’anno 2010, l’ASL non abbia comunicato la conclusione del procedimento nonostante una specifica diffida. Viene inoltre contestata la notevole distanza temporale tra gli esercizi di riferimento e le richieste di recupero: tredici anni per il 2010, otto anni per il 2015 e sette anni per il 2016.

Posizione dell’amministrazione

Il Ministero della salute, sulla base delle osservazioni dell’ASL, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la tardività del ricorso per la mancata tempestiva impugnazione delle delibere sulla RTU e della nota del 25 gennaio 2023.

L’amministrazione ha inoltre sostenuto che le contestazioni sulla metodologia e sui calcoli avrebbero dovuto essere proposte nell’ambito del tavolo tecnico previsto dall’accordo contrattuale. Ha qualificato la definizione della RTU come attività vincolata e direttamente conseguente alla fissazione dei tetti di spesa regionali, ritenendo che l’eventuale ritardo potesse rilevare, se del caso, sul piano risarcitorio, senza incidere sulla legittimità del calcolo.

È stata anche valorizzata la sottoscrizione dell’accordo contrattuale ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, contenente una clausola di salvaguardia che, secondo l’amministrazione, avrebbe comportato l’accettazione degli atti determinativi del budget e dei tetti di spesa.

Questione della giurisdizione

La Sezione richiama l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 32259 del 21 novembre 2023, resa in una controversia relativa alla RTU. In quella decisione è stata riconosciuta la giurisdizione ordinaria in relazione a doglianze riguardanti esclusivamente modalità e tempi della regressione tariffaria, quando l’ASL opera non più mediante poteri autoritativi, ma attraverso atti paritetici e operazioni di calcolo che incidono sul corrispettivo contrattuale della struttura.

La Sezione osserva tuttavia che il ricorso in esame investe anche le delibere di definizione della RTU. Per stabilire la giurisdizione non è quindi sufficiente considerare l’effetto patrimoniale della regressione: occorre comprendere se le delibere siano meramente attuative di criteri già stabiliti oppure se abbiano introdotto o applicato criteri discrezionali per determinare il contributo della singola struttura al superamento del tetto di spesa.

Necessità dell’integrazione istruttoria

Secondo la Sezione, le delibere impugnate non esplicitano in modo sufficiente i criteri utilizzati per determinare l’importo imputato alla società ricorrente. La questione è rilevante anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali non univoci successivi all’ordinanza delle Sezioni Unite: il Consiglio di Stato ha affermato la giurisdizione amministrativa in una pronuncia del 23 giugno 2025, n. 5418, mentre il TAR Campania, con sentenza del 2 agosto 2024, n. 4526, ha riconosciuto la giurisdizione ordinaria.

Per tale ragione il Ministero dovrà integrare la relazione istruttoria, previa interlocuzione, ove necessario, con la Regione Campania e con l’ASL Napoli 3 Sud, chiarendo:

  • il fondamento giuridico specifico del meccanismo della RTU;
  • la fonte dei criteri di riparto tra le strutture accreditate;
  • il rapporto tra tali criteri e le delibere di definizione della RTU;
  • l’eventuale natura meramente esecutiva delle delibere oppure il loro margine di discrezionalità;
  • le iniziative adottate secondo il procedimento di recupero crediti disciplinato dalla delibera ASL n. 520 del 3 giugno 2021;
  • l’eventuale incidenza di un accoglimento del ricorso sugli importi richiesti agli operatori non ricorrenti;
  • la possibile presenza di controinteressati non destinatari della notificazione del ricorso.

Il Ministero dovrà inoltre trasmettere la delibera della Giunta regionale n. 2451 del 1° agosto 2003 e le ulteriori delibere regionali che disciplinano in generale la RTU applicata negli anni 2010, 2015 e 2016.

Comunicazione e pubblicazione degli atti

La relazione integrativa dovrà chiarire anche se le delibere di regressione tariffaria siano state comunicate o pubblicate. Tale informazione è necessaria per valutare i profili di ricevibilità e ammissibilità del ricorso straordinario, compresa la tempestività dell’impugnazione.

Dispositivo e prosecuzione del procedimento

La Sezione dispone gli incombenti istruttori indicati in motivazione, senza pregiudicare alcuna questione di rito o di merito. Il Ministero dovrà depositare la relazione integrativa entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione del parere e dovrà previamente trasmetterla alle parti, assegnando loro un termine non inferiore a dieci giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni.

La trattazione del ricorso è rinviata a una successiva adunanza. Pertanto, il parere ha natura interlocutoria e non contiene né una decisione sulla giurisdizione né una pronuncia sull’accoglimento o sul rigetto delle censure della società.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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