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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20878/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dalla domanda di una dipendente di ottenere il riconoscimento dell'indennità di coordinamento prevista dall'art. 10 del CCNL comparto sanità, II biennio economico 2000-2001. La Corte d'appello aveva respinto la domanda; il successivo ricorso ordinario per cassazione era stato a sua volta respinto con ordinanza n. 14691/2019. Con il presente ricorso ex art. 391-bis c.p.c. la parte lavoratrice ha chiesto la revocazione di tale ordinanza, deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto non assolto l'onere di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. con riguardo a documenti indicati come "nota 11 bis" e "note 29 maggio 2007 e 22 maggio 2007 n. 278", senza considerare che il primo documento era stato riassunto nel ricorso originario e che il secondo era sostanzialmente ricompreso nella sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i rilievi della ricorrente non integrassero un errore di fatto revocatorio, perché investivano il giudizio di completezza e specificità del ricorso ordinario, che appartiene alla valutazione giuridica del contenuto degli atti e non a una svista percettiva immediatamente rilevabile. Inoltre ha escluso la decisività dell'asserito errore, poiché l'ordinanza revocanda si fondava anche su un'autonoma ratio decidendi: la mancata adeguata censura di passaggi essenziali della motivazione di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Rimedio straordinario di revocazione avverso le sentenze e ordinanze della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile dagli atti, decisiva e non attinente a questioni già controverse o valutate dal giudice.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    L'ammissibilità del ricorso per cassazione presuppone l'osservanza dell'onere di specifica indicazione, produzione o localizzazione e trascrizione degli atti e documenti richiamati.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel quadro degli oneri di specificazione e produzione documentale del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 10 CCNL comparto sanità, II biennio economico 2000-2001

    Norma collettiva invocata nel giudizio di merito per il riconoscimento dell'indennità di coordinamento.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una svista percettiva immediata e oggettivamente rilevabile, non un errore di valutazione o di interpretazione del contenuto degli atti processuali.
  • Non è configurabile revocazione quando la censura investe il giudizio di ammissibilità del ricorso per cassazione fondato sulla violazione degli oneri di specificità e autosufficienza, poiché tale giudizio implica apprezzamento giuridico e non mera percezione fattuale.
  • L'errore revocatorio difetta di decisività se la decisione impugnata è sorretta anche da una ratio decidendi autonoma e non investita dall'asserito errore; in tal caso la permanenza dell'altra ratio impedisce l'annullamento della decisione.
  • La decisività dell'errore richiede che, senza la svista, la pronuncia avrebbe certamente avuto contenuto opposto.
  • Le questioni relative alla mancata trascrizione, localizzazione o specifica indicazione di documenti nel ricorso per cassazione attengono al controllo di completezza e alla valutazione degli atti, non a un errore di fatto revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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