Cassazione Civile, Ordinanza n. 30891/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una contribuente, quale erede della proprietaria originaria di un terreno occupato/espropriato per la realizzazione di un campo sportivo, aveva chiesto il rimborso della ritenuta d’imposta applicata dal Comune sulla somma corrisposta a titolo di indennità di esproprio. La tesi era che l’indennità non avrebbe dovuto essere tassata, perché il pagamento era avvenuto solo nel 2014, dopo un lunghissimo ritardo imputabile all’amministrazione, mentre l’esproprio e la trasformazione irreversibile del bene erano risalenti a epoca anteriore al 31 dicembre 1988. La CTR aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che l’assoggettamento a imposta fosse dipeso dal colpevole ritardo dell’ente pubblico. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che la tassazione doveva comunque applicarsi secondo il criterio di cassa, poiché l’indennizzo era stato effettivamente percepito nel 2014, in vigenza della l. n. 413/1991; inoltre ha cercato di distinguere il precedente CEDU invocato dalla contribuente, rilevando che lì la decisione sull’indennità era anteriore alla normativa fiscale e il ritardo era soltanto nell’erogazione, mentre qui l’accordo sull’indennizzo era intervenuto solo nel 2014, dopo una vicenda amministrativa protrattasi per decenni.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che il principio ricavabile dalla giurisprudenza CEDU e recepito dalla Cassazione esclude l’imposizione della plusvalenza da indennità di esproprio quando il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l’occupazione acquisitiva siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988 e il pagamento sia avvenuto dopo l’entrata in vigore della l. n. 413/1991, purché il ritardo dell’amministrazione nel pagamento sia ingiustificato. Nel caso concreto, dagli atti risultava che il Comune aveva manifestato l’intenzione di occupare il terreno già nel 1968 e 1972, che l’irreversibile trasformazione del fondo in opera pubblica era avvenuta nel 1980, che da allora la proprietaria aveva sollecitato il pagamento dell’indennità e che il Comune aveva riconosciuto il lungo tempo trascorso, fino a richiedere un riesame della pratica; il pagamento era poi arrivato solo nel 2014 dopo ulteriore contenzioso e accordo transattivo. La Corte ha quindi concluso che la fattispecie rientrava nelle ipotesi di non imponibilità elaborate dalla CEDU per il caso di ritardo della P.A. Ha rigettato il ricorso e condannato l’Agenzia alle spese. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
La norma sull’ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che operano tramite prenotazione a debito e sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo.
art. 11, comma 7, L. n. 413 del 1991
Ha introdotto l’obbligo di ritenuta/imposizione sulla plusvalenza o indennità da esproprio a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Cass. n. 1778 del 29/01/2016
È richiamata per affermare che l’ulteriore contributo unificato non è dovuto dalle Amministrazioni dello Stato.
CEDU, decisione 16/03/2010, procedimento n. 72638/01, Belmonte c. Italia
È richiamata quale precedente che esclude l’imponibilità della plusvalenza quando l’esproprio o l’occupazione siano anteriori al 31 dicembre 1988 e il pagamento sia avvenuto dopo la l. n. 413/1991 per ingiustificato ritardo della P.A.
Massime di principio
- In tema di tassazione dell’indennità di esproprio, la regola del criterio di cassa non opera automaticamente quando il pagamento tardivo dipenda da un ingiustificato ritardo della pubblica amministrazione rispetto a un diritto già sorto in epoca anteriore al 31 dicembre 1988.
- Se il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l’occupazione acquisitiva sono anteriori al 31 dicembre 1988 e il pagamento interviene dopo l’entrata in vigore della l. n. 413/1991, la plusvalenza non è imponibile quando il ritardo nel versamento è imputabile a inerzia ingiustificata dell’amministrazione.
- Ai fini dell’esenzione non rileva solo la data formale dell’accordo o del pagamento, ma l’intera vicenda sostanziale, compresi gli atti amministrativi, i solleciti del privato e l’eventuale riconoscimento del ritardo da parte dell’ente debitore.
- La verifica della non imponibilità richiede una valutazione concreta del nesso tra il pagamento tardivo e l’inerzia dell’amministrazione, non essendo sufficiente opporre in astratto l’avvenuta percezione della somma sotto la vigenza della normativa fiscale sopravvenuta.
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