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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6622/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore di Barbato ha impugnato la ordinanza che, su opposizione della persona offesa, aveva disposto la formulazione dell'imputazione e l'esercizio dell'azione penale. L'unico motivo dedotto era la nullità del provvedimento per violazione del diritto al contraddittorio: non sarebbe stato notificato al ricorrente o al suo difensore l'avviso di fissazione dell'udienza camerale per la trattazione del reclamo proposto dalla persona offesa (reclamo accolto dal Tribunale con provvedimento del 21/6/2021 che aveva dichiarato la nullità del decreto di archiviazione). Si deducevano violazioni degli artt. 127, 409, 410, 410-bis comma 3 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento di cui all'art. 410-bis c.p.p. (decisivo sul reclamo della persona offesa avverso l'archiviazione) sia non impugnabile per cassazione; quando però una parte non sia stata messa in condizione di partecipare effettivamente al procedimento di reclamo, il rimedio previsto è la richiesta di revoca della decisione al medesimo giudice che l'ha pronunciata e non il ricorso per cassazione. La Corte ha inoltre osservato che il contraddittorio nella fase di reclamo ha natura soprattutto cartolare (possibilità di depositare memorie, non intervento orale), e che eventuali violazioni di tale contraddittorio devono essere sanate con la richiesta di revoca. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 500 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 410-bis cod. proc. pen.

    La decisione sul reclamo della persona offesa avverso l'archiviazione non è impugnabile per cassazione; in caso di mancata effettiva partecipazione, il rimedio è la richiesta di revoca al giudice che ha pronunciato il provvedimento

  • art. 409, comma 5 cod. proc. pen.

    Consente al giudice, in presenza di opposizione della persona offesa, di disporre la formulazione dell'imputazione e l'esercizio dell'azione penale (atto richiamato nel provvedimento impugnato)

  • art. 410 cod. proc. pen.

    Norme sulla procedura per il reclamo avverso l'archiviazione; richiamata nella deduzione dell'impugnazione per carenza del contraddittorio

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla partecipazione al procedimento e alla tutela del diritto di difesa richiamata dal ricorrente per lamentare la mancata notifica dell'udienza

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla Corte in tema di limiti della cassazione: non sono suscettibili di cassazione i vizi che il ricorrente volta a far valere come semplice violazione di legge nel caso di mancata instaurazione del contraddittorio al reclamo

  • art. 48-479 cod. pen.

    Riferimento ai reati contestati nell'interesse dell'indagato; citazione di merito nella ordinanza impugnata (titoli di reato richiamati nel provvedimento di imputazione)

Massime di principio

  • Le decisioni del tribunale sul reclamo ex art. 410-bis c.p.p. non sono impugnabili in Cassazione: il rimedio contro carenze procedurali nella partecipazione è la richiesta di revoca al giudice che ha emesso il provvedimento
  • La mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di reclamo non legittima automaticamente il ricorso per cassazione; bisogna prima esperire la via della revoca davanti allo stesso giudice
  • Il contraddittorio nel procedimento di reclamo ha natura prevalentemente cartolare (deposito di memorie); anche le sue violazioni sono rimediabili con la revoca e non con la cassazione
  • Se si contesta un atto per abnormità dell'azione giurisdizionale quella specifica allegazione può formare oggetto di cassazione, ma la semplice denuncia di violazione del contraddittorio deve essere riproposta mediante i rimedi ordinari indicati dalla legge
  • In casi analoghi è consigliabile, prima di proporre ricorso per cassazione, verificare e utilizzare il rimedio di revoca al giudice che ha pronunciato l'atto, documentando l'effettiva esclusione dalla partecipazione

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