Cassazione Penale, Sentenza n. 12486/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 19/09/2024 che aveva annullato, limitatamente al capo 1, l'ordinanza del GIP del 5/08/2024 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per Giuseppe Peritore, gravemente indiziato del reato associativo (art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990) e di reati di traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Il Procuratore contestava la presunta carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione del Tribunale del riesame in ordine all'insussistenza dei gravi indizi di appartenenza all'associazione, sostenendo che i giudici del riesame non avessero considerato correttamente, o avessero travisato, conversazioni intercettate che proverebbero i rapporti dell'imputato con esponenti apicali del sodalizio e la sua qualifica di "pusher" alle dipendenze di Liardo Michael.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto dal Pubblico Ministero richiedesse in realtà un sindacato di merito sui fatti e sulle valutazioni probatorie (in particolare sull'interpretazione delle intercettazioni), sovrapponendosi al divieto, per la Corte di legittimità, di procedere a una nuova valutazione degli elementi indizianti. La Corte ha richiamato i limiti del controllo di legittimità ex art. 606, lett. e) c.p.p.: è sindacabile in Cassazione soltanto la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, non una diversa ricostruzione dei fatti. Inoltre ha richiamato il principio secondo cui l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di travisamento della prova evidente e decisivo. Poiché il ricorso mirava a una rivalutazione del materiale probatorio e non ha dimostrato la manifesta illogicità o il travisamento incontestabile della motivazione, è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 74, comma 2
Disciplina il delitto associativo finalizzato al traffico di stupefacenti; nel caso concreto il capo 1 contestava tale reato ed il ricorso verteva sulla sussistenza dei gravi indizi in ordine a tale fattispecie.
Prevede i reati di traffico di stupefacenti; citato come reato fine contestato oltre all'associazione.
cod. proc. pen., art. 606, lett. e)
Limita il sindacato della Corte di Cassazione ai vizi di motivazione quali la mancanza o la manifesta illogicità; la sentenza richiama tale limite per escludere un esame di merito sulle valutazioni probatorie.
Richiamato nel contesto dei presupposti e dei requisiti formali dell'ordinanza cautelare e del riesame; la Corte osserva che il riesame deve conformare la motivazione al modello previsto per le decisioni cautelari.
Indicato come modello strutturale della motivazione cui il tribunale del riesame deve conformarsi, adattato al procedimento cautelare basato su indizi.
Massime di principio
- In sede di Cassazione, nei procedimenti "de libertate", il controllo è limitato: si può censurare la motivazione solo per mancanza o per manifesta illogicità 'ictu oculi', non per mere divergenze di valutazione dei fatti.
- Le valutazioni probatorie e l'interpretazione delle intercettazioni sono questioni di fatto riservate al giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo se emerge un travisamento evidente e decisivo del contenuto probatorio.
- Per rendere ammissibile un ricorso per cassazione contro un provvedimento di riesame è necessario dimostrare con precisione che il testo dell'ordinanza è manifestamente carente di motivazione o contraddittorio in modo macroscopico, indicando parti del provvedimento dove manca ogni spiegazione logica o dove vi sia palese incoerenza interna.
- Non è sufficiente proporre una diversa (anche coerente) ricostruzione dei fatti: la parte che ricorre in Cassazione deve provare che la motivazione impugnata non regge 'ictu oculi' o che vi è stato un travisamento materiale delle prove (ad es. citazione inesatta di intercettazioni) che risulti incontestabile e decisivo.
- In caso di contestazione di omissioni del riesame rispetto a certi atti probatori, occorre dimostrare che tali omissioni sono tali da rendere incomprensibile o insostenibile il convincimento motivazionale, non semplicemente utili a sostenere un'opposta valutazione.
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