Cassazione Penale, Sentenza n. 39581/2024 del 28/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per tentativo di estorsione aggravata pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Cassino. Hanno dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato rispetto del principio del oltre ogni ragionevole dubbio e per eccessiva valorizzazione delle sole dichiarazioni della persona offesa (art.192 c.p.p.); assenza di riscontri esterni; 2) mancato riconoscimento della desistenza volontaria (art.56 c.p.), sostenendo che la cessazione della condotta fu spontanea e non per cause esterne; 3) assenza del dolo specifico per l'estorsione perché l'azione sarebbe stata finalizzata alla restituzione di un bene sottratto, non al conseguimento di un ingiusto profitto; 4) omissione di motivazione relativa al riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno (art.62, comma 1, n.4 c.p.) e alla valutazione delle attenuanti generiche; 5) vizio nella valutazione della possibilità di accesso a sanzioni sostitutive (artt.53 e 58 l. n.689/1981 e art.133 c.p.), per presunta prognosi sfavorevole basata su elementi astratti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse affrontato e motivato le questioni devolute con l'appello (attendibilità della persona offesa, sussistenza del dolo di estorsione, esclusione della desistenza) e che i ricorrenti si siano limitati a riproporre le stesse censure in modo aspecifico e meramente reiterativo, senza confutare puntualmente la motivazione del giudice di merito. La Corte ha inoltre osservato che alcune questioni (mancanza di riscontri) non erano state devolute al giudice d'appello e quindi risultavano inammissibili per interruzione della catena devolutiva; i motivi aggiunti relativi all'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. sono stati considerati tardivi e non funzionalmente collegati ai motivi originari. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, ciascuno al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Va segnalato che il Pubblico Ministero aveva proposto un annullamento con rinvio limitato all'attenuante di cui all'art.62 n.4 e l'inammissibilità sugli altri motivi, ma la Corte ha disposto l'inammissibilità complessiva dei ricorsi.
Norme richiamate
art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
Riferimento all'attenuante della speciale tenuità del danno; la Corte ha rilevato che la doglianza relativa a tale attenuante è stata introdotta tardivamente con motivi aggiunti e non adeguatamente collegata ai motivi originari, quindi non è stata esaminata.
Norma sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa; la Corte ha ritenuto che la valutazione della attendibilità fosse questione di fatto già esaminata dalla Corte di appello e non revocabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni non riscontrate.
art. 56, comma terzo, cod. pen.
Disposizione sulla desistenza volontaria/recesso attivo; la Corte ha richiamato il principio per cui nei reati a forma libera la desistenza volontaria non è configurabile una volta che sia stato posto in essere un tentativo compiuto, e ha confermato l'esclusione della desistenza nel caso concreto.
artt. 53 e 58 Legge n. 689 del 1981
Riguardano le sanzioni amministrative e le possibilità di misure sostitutive: la Corte ha ritenuto che la negazione delle sanzioni sostitutive da parte della Corte d'appello fosse motivata in termini non astratti, richiamando la condotta processuale e la prognosi negativa.
Norma sul cumulo e sulle modalità di esecuzione della pena e sulle misure alternative; citata in relazione alla valutazione delle sanzioni sostitutive e alla prognosi di pena.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'inammissibilità per aspecificità del motivo di ricorso in Cassazione; la Corte l'ha applicata ritenendo i motivi generici e non confrontati con la motivazione della Corte di appello.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e ad ammende in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e di Euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammissibile la mera riproduzione delle censure già svolte in appello: il ricorso deve criticare puntualmente la motivazione del giudice di merito e confrontarsi con le argomentazioni che hanno portato al rigetto in appello.
- Le questioni non devolute al giudice d'appello (cioè non sollevate in appello) non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione: si determina l'interruzione della catena devolutiva e l'inammissibilità.
- I motivi aggiunti devono essere tempestivi e funzionalmente collegati ai motivi originari; motivi nuovi tardivi possono essere dichiarati inammissibili.
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione salvo manifesta contraddittorietà o congetture non verificabili.
- Per i reati a forma libera, quando il tentativo è ritenuto compiuto la desistenza volontaria è generalmente esclusa e può operare eventualmente la figura del recesso attivo se la condotta agisca positivamente per scongiurare l'evento.
- L'assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni della persona offesa non invalida automaticamente la condanna se il giudice di merito ha fornito una motivazione credibile e coerente sul valore probatorio delle dichiarazioni.
- Per ottenere misure alternative o sanzioni sostitutive è necessaria una motivazione concreta e circostanziata che valuti il comportamento processuale e la prognosi di rispetto delle condizioni; argomentazioni generiche o astratte possono giustificare il diniego.
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