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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28590/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2007, annullato dalla Commissione tributaria regionale perché ritenuto duplicativo di un altro atto impositivo già oggetto di distinto giudizio pendente davanti ad altro giudice. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'eccezione di duplicazione d'imposta sollevata dalla contribuente fosse nuova in appello, poiché non proposta in primo grado, e quindi inammissibile. Con il secondo ha denunciato omesso esame, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., della circostanza, dedotta in appello dall'Ufficio, dell'intervenuto provvedimento di autotutela parziale sul successivo avviso di accertamento, con cui erano stati corretti gli errori e esclusi gli importi già oggetto del precedente avviso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso. Ha osservato che l'eccezione di duplicazione non risultava formulata nel ricorso introduttivo davanti alla CTP e dunque non poteva essere esaminata in appello, in applicazione del divieto di domande ed eccezioni nuove ex art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva omesso di esaminare la circostanza, ritualmente dedotta dall'Ufficio, dell'intervenuta autotutela parziale sul secondo avviso di accertamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario il divieto di nova in appello impedisce di introdurre per la prima volta eccezioni che non siano state già dedotte nel giudizio di primo grado; il giudice di secondo grado deve dichiararne l'inammissibilità e non valutarle nel merito.
  • L'omesso esame di una circostanza di fatto specificamente dedotta in appello e potenzialmente decisiva integra vizio denunciabile in cassazione, quando la sentenza non dia conto della sua valutazione.
  • Quando l'Ufficio deduce di avere emesso un atto impositivo successivo in autotutela parziale, con correzione degli errori e depurazione degli importi già contestati, tale circostanza deve essere esaminata dal giudice del merito se rilevante ai fini della decisione sulla pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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