Cassazione Civile, Sentenza n. 2199/2020 del 30/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario del fondo)
La controversia
La società ricorrente aveva convenuto in giudizio due coniugi chiedendo l'accertamento della proprietà di un fondo, il rilascio della porzione occupata, il riconoscimento di una servitù di passaggio gravante su fondi confinanti di proprietà dei convenuti e la rimozione di opere realizzate in violazione delle distanze. I convenuti avevano chiesto in via riconvenzionale l'accertamento dell'acquisto per usucapione della porzione occupata e avevano eccepito l'estinzione della servitù per non uso. Il Tribunale aveva riconosciuto la proprietà della società, respinto la domanda di usucapione, disposto il rilascio e la rimozione di opere, riconosciuto la servitù e definito il relativo tracciato. La Corte d'appello aveva respinto l'appello principale dei coniugi e accolto parzialmente quello incidentale della società, ordinando la rimozione della recinzione, della tettoia e dei box sul confine. In Cassazione la società ha proposto otto motivi. Il primo e il sesto contestavano il rigetto della richiesta di individuare il tracciato della servitù secondo il titolo costitutivo del 1925, che la prevedeva su una striscia di un metro fiancheggiante il fossato, e non sopra il fossato; denunciavano inoltre che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto prestata acquiescenza al mantenimento del muro divisorio, benché nell'appello incidentale fosse stata chiesta la sua rimozione o l'esecuzione delle opere necessarie a ripristinare il passaggio. Il secondo motivo lamentava lo spostamento di parte del tracciato su fondi di terzi senza il loro consenso; il terzo verteva sulla natura demaniale del fossato tombinato; il settimo denunciava omessa pronuncia sulla richiesta di realizzare le opere necessarie secondo il tracciato indicato dal consulente tecnico d'ufficio. Il quarto e il quinto motivo riguardavano, rispettivamente, l'asserita perdita del diritto alla larghezza prevista nel titolo per avere la servitù esercitata per una misura inferiore e il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado sulla larghezza. L'ottavo motivo censurava l'omessa pronuncia e l'indeterminatezza dei manufatti da rimuovere. La società aveva inoltre eccepito l'inammissibilità del controricorso per difetto di ius postulandi, in relazione alla procura cartacea notificata via PEC.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del controricorso: nel caso di atto originariamente cartaceo, comprensivo di procura, poi scansionato e notificato via PEC, non si applicano le disposizioni del processo telematico invocate dalla ricorrente. Ha accolto il primo e il sesto motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva ritenuto erroneamente che la società avesse prestato acquiescenza al mantenimento del muro, mentre l'appello incidentale aveva contestato la collocazione del tracciato e chiesto la rimozione dell'ostacolo o le opere necessarie a ripristinare il passaggio. Ha dichiarato assorbiti il secondo, il terzo e il settimo motivo in conseguenza dell'accoglimento dei primi due. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo perché non si confrontavano con la sentenza d'appello, che aveva fatto riferimento alla larghezza di un metro stabilita dal titolo del 1925. Ha dichiarato inammissibile l'ottavo motivo: la questione della particella indicata erroneamente era una svista e la Corte d'appello aveva comunque deciso sul motivo relativo alla rimozione; l'interpretazione del titolo esecutivo e l'individuazione degli obblighi eseguibili spettano al giudice dell'esecuzione, anche sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata a diversa sezione della Corte d'appello di Roma, che dovrà attenersi al principio secondo cui, per le servitù costituite per titolo, il contenuto, l'estensione e le modalità di esercizio vanno individuati sulla base del titolo; al giudice di rinvio è stata rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
nelle servitù costituite mediante titolo è a questo che deve farsi capo “per avere la specificazione del contenuto oggettivo del peso imposto e quella dell’estensione e delle modalità di esercizio della servitù, in relazione alla ubicazione ed alla consistenza dei due fondi”
Il titolo costitutivo è il riferimento per determinare contenuto, estensione e modalità di esercizio della servitù prediale.
art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c.
il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1, non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, in quanto è consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato
Per stabilire il contenuto dell'obbligo risultante da un titolo esecutivo giudiziale è consentito interpretare il provvedimento anche alla luce degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui è stato formato.
art. 18, comma 5, D.M. n. 44/2011
nell’ipotesi di citazione, comprensiva di procura, formata in originale cartaceo, successivamente scansionata e notificata via posta elettronica certificata, non sono applicabili le disposizioni di cui al D.M. n. 44 del 2011, art. 18, comma 5, che è diretto a stabilire quando la procura, che sia stata rilasciata su un documento nativo informatico ovvero nativo analogico, si debba considerare apposta in calce all’atto telematico cui si riferisce
La disciplina del processo telematico indicata non si applica all'atto nativo analogico, comprensivo di procura, che sia stato scansionato e notificato via PEC.
Massime di principio
- Nelle servitù costituite mediante titolo, il titolo è il riferimento per determinare il contenuto oggettivo del peso, l'estensione e le modalità di esercizio, in rapporto all'ubicazione e alla consistenza dei fondi.
- Non può essere desunta acquiescenza a una statuizione quando l'impugnazione abbia contestato espressamente il relativo assetto e abbia chiesto le opere necessarie per ripristinare la modalità di esercizio della servitù prevista dal titolo.
- Il titolo esecutivo giudiziale può essere interpretato anche sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato; la sua interpretazione compete al giudice dell'esecuzione.
Come è indicizzato
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