Cassazione Penale, Sentenza n. 48042/2022 del 19/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del riesame che aveva confermato il rigetto della istanza di revoca della custodia cautelare. Si lamentava l'imprecisione e contraddittorietà della motivazione e la violazione di norme processuali (artt. 273, 274, 191, 407 co.3, 345 co.2 c.p.p.), per aver ritenuto il Tribunale che le successive iscrizioni nel registro degli indagati (22/9/2016; 5/6/2018; 11/10/2019) non fossero meri aggiornamenti della prima ma nuove iscrizioni relative a fatti o segmenti temporali diversi. Dal ciò deriverebbe, secondo il ricorrente, l'inutilizzabilità delle prove acquisite dopo il decorso del termine delle indagini (un anno dalla prima iscrizione) e l'improcedibilità dell'azione penale in assenza di una autorizzazione alla riapertura dopo il decreto di archiviazione del 27/02/2019.
La decisione
La Corte di legittimità ha respinto il ricorso come infondato. Ha richiamato il principio di cui all'art. 335 c.p.p. distinguendo tra "aggiornamento" della notitia criminis (quando cambia la qualificazione giuridica o si precisano circostanze) e "nuova iscrizione" (quando emergono fatti storico-naturalisticamente diversi). Applicando la giurisprudenza, la Corte ha ritenuto che nel caso concreto le successive iscrizioni si riferissero a fatti o segmenti temporali autonomi e a dinamiche investigative nuove (anche grazie a dichiarazioni di nuovi collaboratori), con conseguente autonomia di decorrenza dei termini delle indagini e assenza di necessità di autorizzazione alla riapertura per i nuovi segmenti. Ha inoltre censurato la genericità delle doglianze difensive in ordine all'inutilizzabilità delle acquisizioni. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
"Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonchè, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito"; "Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto, ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni"
La Corte interpreta la norma nel senso che si deve procedere a nuova iscrizione quando emergano fatti storico-naturalisticamente nuovi rispetto alla precedente notizia di reato; invece si effettua un "aggiornamento" quando occorra solo modificare la qualificazione giuridica o precisare circostanze del medesimo fatto.
Il termine per le indagini preliminari decorre autonomamente per ogni nuova iscrizione relativa a fatti diversi; se invece si tratta di semplice aggiornamento, il termine decorre dalla prima iscrizione.
L'autorizzazione alla riapertura delle indagini dopo archiviazione è necessaria solo se le nuove investigazioni riguardano il medesimo fatto già archiviato; non è richiesta per indagini su fatti diversi o su segmenti temporali non compresi nella originaria iscrizione.
art. 416-bis cod. pen. (richiamato come tipo di reato)
In tema di reato associativo di tipo mafioso, pur essendo il reato di natura permanente, la valutazione della identità del fatto deve considerare la corrispondenza storico-naturalistica (tempo, luogo, persone, condotta). Se emergono segmenti o articolazioni diverse può trattarsi di fatti diversi.
Richiamato dalla difesa in relazione a vizi di motivazione; la Corte però ritiene infondate le censure motivazionali alla luce delle risultanze processuali e della necessaria specificità delle doglianze.
Richiamato dalla difesa (vizi di motivazione): la Corte non ha riconosciuto il vizio denunciato perché la decisione di merito è stata ritenuta coerente e giustificata sulle basi fattuali richiamate.
art. 407 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in ordine alla disamina delle intercettazioni e dei provvedimenti cautelari; la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse generica e non abbia dimostrato l'inutilizzabilità delle acquisizioni rispetto alle nuove iscrizioni.
Richiamato dalla difesa in connessione con profili istruttori e di prova; la Corte non ha rilevato violazioni tali da incidere sulla decisione impugnata.
art. 345 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in ordine alla riapertura delle indagini dopo archiviazione; la Corte ha ribadito che la riapertura autorizzativa è necessaria solo se si indaga sul medesimo fatto già oggetto di archiviazione.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra "aggiornamento" della stessa notizia di reato (modifica qualificazione o precisazione di circostanze) e "nuova iscrizione" per fatto storico-naturalisticamente diverso: nel primo caso il termine per le indagini decorre dalla prima iscrizione, nel secondo decorre autonomamente dalla nuova iscrizione.
- Per reati permanenti (es. associazione mafiosa) la contestazione "aperta" non impedisce automaticamente nuove iscrizioni per segmenti temporali successivi: occorre valutare se i segmenti successivi costituiscono fatti storici distinti e se vi sia un mutamento strutturale o soggettivo dell'organizzazione.
- Dopo un decreto di archiviazione, l'esercizio dell'azione penale sui medesimi fatti richiede l'autorizzazione alla riapertura; invece l'azione può essere esercitata senza autorizzazione per fatti nuovi o per periodi non compresi nella precedente indagine/archiviazione.
- Le eccezioni di inutilizzabilità delle prove per decorso dei termini o vizi procedurali devono essere specifiche: la difesa deve indicare con precisione quali atti, quando sono stati acquisiti e in quale procedimento; censure generiche rischiano di essere respinte.
- Nella valutazione della identità del fatto (ne bis in idem) va considerata la corrispondenza storico-naturalistica: condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona; la mera sovrapposizione di alcuni elementi non basta se emergono differenze sostanziali.
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