Cassazione Penale, Sentenza n. 19666/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di appello deducendo: (i) errata applicazione della legge penale in ordine alla durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, che secondo la disciplina richiamata (art. 18-bis disp. att. e art. 54, comma 2, d.lgs. 274/2000) deve essere contenuta nel limite massimo di sei mesi; (ii) nullità o irregolarità della notifica del decreto di citazione per l'appello, essendo stata eseguita presso l'indirizzo digitale del difensore senza i presupposti di legge per la sostituzione della notifica all'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo relativo alla notifica, ritenendo regolare la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., dopo tentativi infruttuosi di notifica presso il domicilio dell'imputato e attestazione di irreperibilità, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite. Ha invece accolto il motivo relativo alla durata della prestazione di attività non retribuita: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata dell'attività non retribuita e ha rideterminato tale durata in mesi sei. Il resto della sentenza è stato confermato e il ricorso è rigettato per la parte non annullata.
Norme richiamate
art. 18-bis disp. att. cod. pen.
Applicato in combinato disposto con l'art. 54, comma 2, d.lgs. 274/2000 per fissare il limite massimo della durata dell'attività non retribuita a sei mesi; la Corte ha ritenuto che la durata di un anno fosse eccedente e l'ha ridotta a sei mesi.
art. 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Insieme all'art. 18-bis disp. att. contribuisce a imporre il limite di sei mesi alla durata della prestazione di attività non retribuita quale condizione della sospensione della pena.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notifica al difensore di fiducia quando la notifica al domicilio dell'imputato è fallita per irreperibilità; la Corte ha ritenuto corretta la notifica effettuata al difensore dopo esito negativo della notifica postale.
L'attestazione di irreperibilità dell'addetto al servizio postale produce, secondo la giurisprudenza richiamata, la conseguenza della consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, senza ulteriori adempimenti.
Sezioni Unite, n. 14573 del 25/11/2021
Pronuncia interpretativa che stabilisce che la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità comporta la consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, salvo il caso in cui l'imputato per caso fortuito o forza maggiore non fosse nelle condizioni di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto.
Sez. U., Sent. n. 23400 del 27/01/2022 (Boccardo), Rv. 283191
Giurisprudenza di riferimento che ha interpretato il limite dei sei mesi per la durata delle attività non retribuite e viene richiamata dalla Corte per rideterminare la durata della prestazione al limite previsto.
Massime di principio
- Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, la durata di tale obbligo va determinata nei limiti previsti dalla normativa speciale: in combinato disposto art. 18-bis disp. att. e art. 54, comma 2, d.lgs. 274/2000 il limite massimo è di sei mesi e la statuizione giudiziale che eccede tale limite può essere annullata e rideterminata dalla Corte di Cassazione.
- La notifica dell'atto processuale al difensore è valida in luogo della notifica all'imputato quando la notifica postale è andata deserta per irreperibilità e tale circostanza è attestata dall'addetto al servizio postale; in tal caso l'atto può essere consegnato al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., salvo prova che l'imputato fosse impedito a comunicare il cambiamento di domicilio per caso fortuito o forza maggiore.
- Se il vizio denunciato in cassazione riguarda solo la determinazione della durata di una misura (ad es. attività non retribuita), la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio limitatamente a quella parte e rideterminarne gli effetti nei limiti di legge, lasciando impregiudicata la rimanente parte della decisione.
- Le pronunce delle Sezioni Unite, quando risolvono questioni interpretative rilevanti, hanno efficacia vincolante nell'orientare l'applicazione della norma da parte dei giudici di merito e della stessa Cassazione.
- Per sollevare efficacemente un vizio di notifica è necessario dimostrare che la procedura adottata non rispettava i presupposti normativi o che vi sia stato un concreto pregiudizio derivante dalla irregolarità (ad es. impossibilità dell'imputato di prendere conoscenza dell'atto per cause non riconducibili ad irreperibilità attestata).
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