Cassazione Penale, Ordinanza n. 35368/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per furto aggravato. In ricorso ha dedotto la mancanza di motivazione della sentenza d'appello, sostenendo che il giudice non avrebbe adeguatamente risposto alla censura già sollevata in appello sulla pessima qualità delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, qualità che avrebbe reso impossibile il riconoscimento da parte della polizia giudiziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui l'individuazione fotografica o il riconoscimento dell'imputato effettuati dalla polizia giudiziaria mediante visione di immagini di videosorveglianza costituiscono prova atipica, la cui attendibilità deriva dalla credibilità della deposizione dell'operatore che dichiara di avere effettuato l'identificazione. Ha quindi escluso la fondatezza della doglianza difensiva relativa alla necessità di un esame diretto dei fotogrammi. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando l'assenza di cause esimenti dalla colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
reato presupposto/contestato nel merito come furto aggravato; la sentenza di legittimità non ne affronta gli elementi, limitandosi a prendere atto della conferma di merito.
Massime di principio
- L'individuazione dell'imputato effettuata dalla polizia giudiziaria attraverso la visione di fotografie o immagini di videosorveglianza integra una prova atipica, la cui affidabilità va valutata in base alla credibilità della deposizione dell'operatore che riferisce di avere compiuto l'identificazione.
- Non è di per sé necessario che il giudice proceda all'esame diretto dei fotogrammi quando la prova dell'identificazione sia costituita dalla testimonianza dell'operatore di polizia giudiziaria che ha visionato le immagini e ha riconosciuto il soggetto.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una censura di merito già esaminata, senza evidenziare un effettivo vizio motivazionale o una violazione di legge, può essere dichiarato inammissibile se manifestamente infondato.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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