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Sentenza

Sentenza n. 325/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202301044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento Agea di accertamento della non debenza e dell’indebita percezione di contributi comunitari per gli anni 2011-2019, con recupero delle somme mediante compensazione e intimazione alla restituzione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiario agricolo)

Prevale il privato

La controversia

Agea aveva ritenuto che l’interessato avesse dichiarato, ai fini dell’ottenimento degli aiuti comunitari, la disponibilità di terreni privi di un valido titolo di detenzione, basandosi principalmente su un verbale della Guardia di finanza. Il ricorrente aveva dedotto, in primo grado e in appello, che l’Amministrazione non aveva considerato altri terreni da lui legittimamente condotti, sufficienti a garantire comunque il raggiungimento della superficie minima richiesta, e che i terreni contestati rappresentavano una percentuale minima della superficie complessivamente dichiarata, tale da non incidere sul diritto ai contributi. Aveva inoltre lamentato carenza, illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione, nonché erronea valutazione delle prove. Il TAR aveva disposto tre ordini istruttori per acquisire da Agea i dati necessari al calcolo, anno per anno, dello scostamento tra superficie dichiarata e superficie ammissibile, ma l’Amministrazione non aveva fornito chiarimenti adeguati. Il TAR aveva comunque respinto il ricorso valorizzando il decreto di rinvio a giudizio penale e una sentenza contabile di primo grado. In appello l’interessato ha censurato tale impostazione, chiedendo anche l’ammissione di mezzi istruttori. Agea ha eccepito la tardività dell’appello e ne ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il CGARS ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività dell’appello. La sentenza di primo grado era stata pubblicata il 14 marzo 2023; il termine semestrale per impugnare le sentenze non notificate scadeva il 14 settembre 2023, ma doveva essere prorogato di 31 giorni per la sospensione feriale. Poiché il 14 ottobre 2023 cadeva di sabato, la scadenza era ulteriormente differita a lunedì 16 ottobre 2023, giorno in cui l’appello era stato notificato. Nel merito, il Collegio ha accolto le censure relative all’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione. Il TAR aveva individuato come potenzialmente decisive le questioni riguardanti la disponibilità di altri terreni sufficienti a raggiungere la superficie minima e la percentuale di scostamento tra superficie dichiarata e superficie ammissibile, ma, a fronte dell’inadempimento di Agea agli ordini istruttori, aveva omesso di esaminarle adeguatamente e aveva sostituito tale accertamento con il richiamo a valutazioni non definitive compiute in sede penale e contabile. Il CGARS ha ritenuto che il comportamento omissivo di Agea potesse essere valutato ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e che, considerando complessivamente gli elementi acquisiti, l’Amministrazione non avesse fornito adeguato supporto probatorio e argomentativo all’accertamento dell’indebita percezione. Sono state inoltre valorizzate la sentenza penale sopravvenuta, che aveva dichiarato l’estinzione per prescrizione del reato contestato, e soprattutto la sentenza contabile d’appello, che aveva annullato la pronuncia di primo grado e assolto l’interessato. Agea non aveva dimostrato le percentuali di scostamento indicate nella memoria difensiva, avendo richiamato un allegato non prodotto e non individuabile negli atti. Ne è derivato l’annullamento degli atti impugnati e la riforma integrale della sentenza del TAR, con accoglimento del ricorso di primo grado. La domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a., perché riproposta in appello mediante un generico rinvio alle domande formulate in primo grado, senza specifiche conclusioni. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 3, c.p.a.

    termine “lungo” semestrale per l’impugnazione delle sentenze non notificate

    Il termine semestrale per impugnare una sentenza non notificata decorre dalla pubblicazione, secondo il computo a mesi.

  • art. 54, comma 2, c.p.a.

    periodo di sospensione feriale

    La sospensione feriale dei termini processuali deve essere aggiunta al termine lungo quando quest’ultimo inizi a decorrere prima del periodo feriale.

  • art. 52, comma 5, c.p.a.

    giorno che, per i termini processuali che si computano in avanti, come quelli di notificazione e di deposito del ricorso, va equiparato ai giorni festivi

    La scadenza di un termine processuale computato in avanti che cada di sabato è prorogata al primo giorno non festivo successivo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    il comportamento dell’amministrazione intimata che non adempia integralmente agli incombenti richiesti con ordinanza

    L’inottemperanza dell’amministrazione agli ordini istruttori non comporta automaticamente l’ammissione o la prova dei fatti dedotti dalla parte, ma deve essere valutata dal giudice insieme a tutte le circostanze della controversia.

  • art. 66 c.p.a.

    La verificazione costituisce un mezzo istruttorio che il giudice amministrativo può disporre anche d’ufficio per accertare fatti rilevanti della causa.

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    l’onere di specificità gravante sull’appellante riguarda non solo i motivi di appello, ma anche le “conclusioni”

    In appello devono essere specificamente riproposte non solo le censure, ma anche le domande e le conclusioni; il generico rinvio alle domande formulate in primo grado non basta a devolvere la domanda risarcitoria.

  • art. 112 c.p.c.

    corrispondenza tra chiesto e pronunziato

    Il giudice deve decidere nei limiti delle domande ritualmente proposte, principio richiamato per fondare l’onere di specificità delle conclusioni in appello.

  • art. 99 c.p.c.

    L’iniziativa processuale e l’ambito della decisione sono delimitati dalle domande formulate dalle parti.

  • art. 40 c.p.a.

    La norma è richiamata nel quadro dell’onere di specificità del ricorso e delle conclusioni processuali.

  • d.P.R. 503/1999

    Il possesso di un valido e documentabile titolo di disponibilità della superficie dichiarata costituisce presupposto per l’accesso ai contributi agricoli.

  • d.lgs. 99/2004

    La disciplina del fascicolo aziendale dell’agricoltore rileva ai fini della documentazione della disponibilità dei terreni.

  • art. 33 d.lgs. 208/2001

    Agea lo ha richiamato quale base della compensazione delle somme dovute con importi la cui erogazione era stata sospesa.

  • art. 53 Reg. CE n. 796/2004

    La normativa europea è richiamata nella sentenza contabile di primo grado con riferimento alle conseguenze degli scostamenti tra superficie dichiarata e superficie ammissibile.

  • art. 60 Reg. CE n. 1122/2009

    La normativa europea è richiamata nella sentenza contabile di primo grado in relazione alla responsabilità conseguente alla dichiarazione di superfici non ammissibili.

Massime di principio

  • Quando il giudice di primo grado individua come potenzialmente decisive specifiche questioni di fatto e dispone istruttoria per accertarle, non può ometterne l’esame sostituendolo con il richiamo a valutazioni non definitive compiute in altri giudizi e per finalità diverse.
  • L’amministrazione che fonda un provvedimento di recupero di contributi pubblici su calcoli relativi a superfici dichiarate e superfici ammissibili deve fornire una dimostrazione documentata e verificabile dei dati, dei criteri di calcolo e dell’incidenza degli scostamenti; il mero richiamo per relationem ad atti non prodotti o non verificabili non è sufficiente.
  • Nel processo amministrativo, l’inottemperanza dell’amministrazione agli ordini istruttori non determina automaticamente la prova dei fatti allegati dalla parte privata, ma costituisce un elemento valutabile dal giudice insieme agli altri dati processuali; se l’inerzia si accompagna all’assenza di adeguati elementi probatori e motivazionali, può concorrere a fondare l’illegittimità dell’atto impugnato.
  • Per verificare il diritto a contributi agricoli non è sufficiente accertare in astratto l’irregolarità del titolo relativo ad alcune particelle: occorre esaminare, ove dedotto e rilevante, se il beneficiario disponesse comunque di altre superfici legittimamente detenute sufficienti a integrare il requisito minimo e quale fosse la percentuale effettiva di scostamento.
  • In appello, l’onere di specificità previsto dall’art. 101, comma 1, c.p.a. riguarda anche le conclusioni: la domanda risarcitoria non è devoluta al giudice d’appello mediante un generico rinvio alle domande formulate in primo grado.
  • Il termine lungo per impugnare una sentenza non notificata, calcolato a mesi, deve essere coordinato con la sospensione feriale; se la scadenza prorogata cade di sabato, la notificazione è tempestiva quando effettuata il lunedì successivo, secondo la disciplina dei termini processuali.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiBandi di finanziamento e graduatorieAppelloIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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