Cassazione Civile, Ordinanza n. 22858/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione di buoni postali fruttiferi della serie O emessi il 29 luglio 1982. Il titolare del buono, poi succeduto dall’erede che ha agito in giudizio, ha chiesto il pagamento secondo la tabella dei tassi riportata a tergo del titolo, ritenendo che non potessero applicarsi le riduzioni di rendimento introdotte dal D.M. 13 giugno 1986 n. 148. La società emittente ha invece sostenuto che, in base all’art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, come modificato dal D.L. n. 460/1974 conv. in L. n. 588/1974, i decreti ministeriali potevano modificare anche in corso di rapporto i tassi di interesse, con prevalenza delle nuove condizioni e integrazione del contenuto del titolo ex art. 1339 c.c. Nel ricorso per cassazione ha dedotto due motivi: violazione dell’art. 173 cit. e del D.M. n. 148/1986, per avere il giudice di merito escluso l’applicabilità della disciplina sopravvenuta alla serie O; violazione e falsa applicazione dell’art. 1339 c.c., per avere ritenuto che il contenuto del rapporto non potesse essere eterointegrato dalle sopravvenienze normative. La controparte ha proposto ricorso incidentale eccependo l’improcedibilità dell’appello per mancato tempestivo deposito dopo la notifica iniziale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale, ritenendo infondata l’eccezione di improcedibilità dell’appello perché la mera rinotifica di una medesima impugnazione è ammissibile, in mancanza di una precedente declaratoria di improcedibilità o inammissibilità e purché il termine non sia decorso. Ha poi accolto il ricorso principale, affermando che la disciplina dell’art. 173 D.P.R. n. 156/1973, come novellato nel 1974, consentiva variazioni anche peggiorative del tasso di interesse per individuate serie di buoni di precedente emissione e che tale disciplina, avente natura cogente, si inseriva nel rapporto ex art. 1339 c.c. Pertanto, per i buoni postali fruttiferi emessi prima del D.M. 13 giugno 1986 ma soggetti alla disciplina sopravvenuta, il tasso applicabile era quello risultante dai decreti ministeriali e non quello originariamente stampato sul titolo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
"Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni"; "Le variazioni del saggio d'interesse... possono essere estese ad una o più delle precedenti serie"
La disposizione, come novellata nel 1974, ha natura cogente e consente la modifica anche in peius dei tassi di interesse per determinate serie di buoni postali, con prevalenza del decreto ministeriale sulle indicazioni stampate sul titolo.
art. 1 D.L. n. 460/1974 conv. in L. n. 588/1974
Ha modificato l’art. 173 del testo unico postale ampliando la possibilità di estendere alle serie precedenti le variazioni dei tassi di interesse.
D.M. 13 giugno 1986 n. 148
È il decreto che ha introdotto un nuovo regime di interessi, richiamato per sostenere l’applicazione dei tassi sopravvenuti anche ai buoni della serie O.
La norma opera come meccanismo di integrazione automatica del rapporto, sostituendo le clausole negoziali incompatibili con la disciplina imperativa sopravvenuta.
È richiamato dalla parte ricorrente per qualificare i buoni postali come titoli di legittimazione privi di letteralità e astrattezza, ma la Corte non fonda la decisione su tale profilo.
È richiamato nel ricorso incidentale in relazione al deposito dell’atto di appello.
È richiamato nel ricorso incidentale per la tempestiva costituzione dell’appellante.
Consente la riproposizione di una nuova impugnazione in assenza di una precedente declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, purché il termine di impugnazione sia ancora pendente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle parti.
Massime di principio
- In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta in una fonte normativa cogente può integrare automaticamente il contenuto del rapporto e prevalere sulle indicazioni stampate sul titolo, quando la legge o il decreto ministeriale attribuiscano all’amministrazione il potere di modificare i tassi anche per serie precedenti.
- Quando la normativa di settore consente l’estensione delle variazioni dei tassi a serie di titoli già emessi, il sottoscrittore non può invocare in assoluto la tabella originariamente apposta sul buono se una disposizione imperativa successiva ne ha modificato il regime di rendimento.
- La mera rinotifica di una impugnazione identica a una precedente non ancora dichiarata improcedibile o inammissibile è ammissibile, purché il termine per impugnare non sia scaduto; il potere di impugnazione si consuma solo con la declaratoria giudiziale di improcedibilità o inammissibilità della prima impugnazione.
- Nelle controversie sui buoni postali fruttiferi, il contrasto tra la tabella di interesse stampata sul titolo e il decreto ministeriale va risolto dando prevalenza alla disciplina normativa sopravvenuta, se questa abbia natura imperativa e sia stata espressamente resa applicabile alle serie interessate.
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