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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21295/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia traeva origine da un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di una pensilina di collegamento tra due edifici. In appello la Corte territoriale aveva accolto parzialmente le domande della società committente, condannando la società appaltatrice al pagamento di una somma maggiore, pari a euro 300.038,42, a titolo di corrispettivo per lavori aggiuntivi eseguiti nel corso dell'appalto, e aveva rigettato la domanda riconvenzionale della stessa appaltatrice per il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal ritardo nell'esecuzione dell'opera. Avverso tale decisione la società appaltatrice aveva proposto ricorso per cassazione; la controparte aveva resistito con controricorso e ricorso incidentale. Prima della decisione entrambe le parti hanno però depositato atti di rinuncia ai rispettivi ricorsi, con accettazione della rinuncia principale da parte della controparte e rinuncia anche al ricorso incidentale.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale da parte della società ricorrente e della conseguente accettazione, nonché della rinuncia al ricorso incidentale da parte della società resistente. In applicazione dell'art. 391 c.p.c. ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso ogni provvedimento sul c.d. doppio contributo unificato, richiamando il principio per cui tale misura opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia reciproca, poiché esso opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata quando necessario, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • In caso di reciproca rinuncia ai rispettivi ricorsi principale e incidentale, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle ipotesi di estinzione del giudizio, ma soltanto quando l'impugnazione sia rigettata, dichiarata inammissibile o improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieAppalto
RamiContratti
IstitutiRisoluzione del contratto

Testo integrale

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