Cassazione Penale, Sentenza n. 12956/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila del 21/09/2023 che gli aveva confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110 e 624 c.p., relativo a fatti commessi il 2/8/2017 a Tornareccio. In cassazione il difensore ha articolato tre motivi di ricorso; successivamente è stata prodotta memoria con il verbale dei Carabinieri (1/3/2024) attestante la remissione di querela da parte della parte offesa Totaro Sergio, rimessione regolarmente accettata dal procuratore speciale dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui all'art. 624 c.p. si è estinto per remissione di querela validamente intervenuta e accettata. Non essendovi elementi nella decisione impugnata idonei a dimostrare l'innocenza evidente o l'incontrovertibile insussistenza del fatto, non è stata disposta decisione di merito diversa. Le spese processuali sono poste a carico dell'imputato, salvo deroga pattizia.
Norme richiamate
Il reato di cui all'art. 624 c.p. (sottrazione di cose altrui) è stato estinto per intervenuta remissione di querela esercitata dalla parte offesa
La contestazione originaria riguardava la partecipazione al reato (concorso) ai sensi dell'art. 110 e il delitto di cui all'art. 624; l'estinzione ha riguardato il reato materiale contestato (art. 624)
In mancanza di deroga pattizia le spese processuali sono poste a carico dell'imputato querelato, conformemente all'art. 340 c.p.p.
Sezioni Unite - giurisprudenza
sentenza n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino); richiamata sentenza n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la remissione della querela determina l'estinzione del reato e prevale su eventuali cause di inammissibilità, e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità se il ricorso è stato tempestivamente proposto
Massime di principio
- La remissione della querela, se validamente intervenuta e accettata, estingue il reato perseguibile a querela e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità quando il ricorso è tempestivo.
- La dichiarazione di estinzione del reato per remissione prevale su questioni di ammissibilità del ricorso: il giudice di cassazione la rileva d'ufficio se emergente dagli atti prodotti.
- Perché la remissione produca effetto processuale in cassazione è necessario che sia documentalmente comprovata e che il ricorso sia stato tempestivamente proposto; in assenza di prova dell'innocenza manifesta o dell'insussistenza del fatto, l'estinzione impone l'annullamento senza rinvio.
- L'estinzione del reato non elimina automaticamente oneri accessori (ad es. spese processuali): salvo patto contrario, le spese possono essere poste a carico dell'imputato secondo le norme processuali applicabili.
- Prima di proporre il ricorso in cassazione conviene verificare tempestivamente se la parte offesa intende rimettere la querela e acquisire documentazione probatoria della remissione, perché ciò può determinare l'estinzione del reato senza esame dei motivi di merito.
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