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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15283/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il decreto del tribunale che, nell’ambito dell’opposizione allo stato passivo, aveva rigettato la sua domanda di ammissione al passivo perché ritenuta infondata la prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società fallita. In cassazione ha articolato cinque motivi: 1) violazione dell’art. 99 l.f. per asserita mancata discussione davanti al collegio, anziché davanti al giudice delegato; 2) violazione degli artt. 245 e 209 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. per la riduzione immotivata della lista testimoniale; 3) omesso esame di fatto decisivo per l’asserita erronea affermazione circa la mancanza dell’estratto contributivo nel fascicolo; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi agli indici della subordinazione, sostanzialmente chiedendo una nuova valutazione delle prove; 5) erronea affermazione della mancata costituzione in giudizio del fallimento, che invece si era costituito, dedotta per censurare la superficialità della decisione di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’art. 99 l.f. non impone una discussione necessaria davanti al collegio e, nel caso concreto, non risultava una specifica richiesta di discussione collegiale; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non era stata correttamente dedotta la censura sul provvedimento istruttorio né era stata illustrata la decisività della prova negata; ha ritenuto non decisivo il terzo motivo, poiché l’eventuale mancanza dell’estratto contributivo riguardava un periodo diverso da quello controverso; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché mirava a una rivalutazione degli elementi probatori della subordinazione, non consentita in sede di legittimità; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto di interesse, non essendo idoneo a determinare un effetto modificativo della decisione. È stata inoltre disposta la condanna alle spese e l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 99 l.f.

    "Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie"

    La norma non impone una discussione necessaria davanti al collegio; la trattazione collegiale è rimessa alle richieste delle parti e alla valutazione del giudice.

  • art. 245 c.p.c.

    Richiamato dalla parte a sostegno della censura sulla riduzione della lista testimoniale, ma senza che la Corte ne faccia una specifica applicazione autonoma.

  • art. 209 c.p.c.

    Richiamato dalla parte a sostegno della censura sulla riduzione della lista testimoniale, ma senza che la Corte ne faccia una specifica applicazione autonoma.

  • art. 24 Cost.

    Invocato per lamentare la compromissione del diritto alla prova; la Corte rileva però l’inammissibilità della censura per mancata specificazione della decisività della prova negata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il provvedimento istruttorio è censurabile per violazione del diritto alla prova solo se il giudice abbia ravvisato preclusioni insussistenti o abbia escluso la prova senza valutarne la rilevanza; il ricorso deve illustrare la decisività del mezzo di prova.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non comprende la richiesta di rivalutazione complessiva degli indici probatori della subordinazione.

  • art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura relativa alle modalità della trattazione davanti al collegio è infondata se la norma processuale non prevede una discussione obbligatoria e non risulta una specifica istanza della parte.
  • Le scelte istruttorie del giudice di merito possono essere censurate in cassazione solo se la doglianza è correttamente incardinata nel vizio pertinente e se viene specificata la decisività della prova asseritamente non ammessa; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione complessiva di un insieme di elementi probatori o indiziari già apprezzati dal giudice di merito.
  • Una circostanza documentale è decisiva solo se attiene al periodo o al fatto costitutivo effettivamente controverso; se riguarda un segmento temporale estraneo alla domanda, la censura non è idonea a incidere sulla decisione.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che non sia sorretto da un interesse concreto e attuale a ottenere una diversa statuizione.
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Come è indicizzato

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