Cassazione Penale, Sentenza n. 9011/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta il 18/01/2022 per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), usura (art. 644 c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.) aggravate, nonché scambio elettorale politico-mafioso. Il ricorrente deduceva dodici motivi tra cui: nullità per mancata autonoma valutazione dei presupposti cautelari (copia-incolla dell'ordinanza di primo grado); errata applicazione e carenza di motivazione sui singoli capi (C, E, F, J, K, L, X); insufficiente valutazione e mancata contestualizzazione dell'aggravante per disponibilità di armi (art. 416-bis commi 4 e 5); vizio di qualificazione di reati (es. estorsione vs esercizio arbitrario delle proprie ragioni); mancata considerazione delle censure difensive riguardo alla genericità delle imputazioni e alle alternative interpretative delle intercettazioni; contestazione dell'aggravante di agevolazione dell'associazione mafiosa.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia: il difensore, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso dopo che nel frattempo il giudice d'appello cautelare (24/05/2022) aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, facendo venir meno l'interesse al gravame. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la rinuncia valida estingue il rapporto processuale e determina il passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità. In conseguenza della rinuncia, il ricorso è inammissibile e non sono applicate condanne alle spese né sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente, non essendovi soccombenza anche virtuale. La Corte ha rilevato, inoltre, che la rinuncia alla discussione orale non impedisce alla parte non rinunciante il diritto di discutere oralmente.
Norme richiamate
Norma che disciplina il riesame e la conferma o revoca delle misure cautelari; utilizzata quale titolo dell'impugnazione originaria al Tribunale del riesame.
Contestata la partecipazione ad associazione mafiosa; la Corte territoriale e il giudice di prime cure hanno ritenuto che intercettazioni e riscontri fossero idonei a fondare la gravità indiziaria in relazione alla struttura 'mafia storica' della Sacra Corona Unita.
Norma sull'usura: la difesa censurava l'errata applicazione e la genericità dell'addebito; il ricorso impugnava la valutazione probatoria operata dalle autorità di merito.
Norma sull'estorsione: la difesa chiedeva diversa qualificazione (es. esercizio arbitrario delle proprie ragioni); il giudice del riesame aveva ritenuto provata la gravità indiziaria.
art. 275 c.p.p. (novellato dalla L. 47/2017)
La Corte ha ritenuto che, anche alla luce della modifica normativa, permanga la portata cautelare rafforzata nel caso di associazione di tipo mafioso, soprattutto per 'natura di mafia storica' della S.C.U.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, d.l. 28/10/2020, n. 137
Riferimento alla disciplina emergenziale sulla discussione orale: la rinuncia del difensore alla discussione orale non trasforma automaticamente il rito in cartolare e non pregiudica il diritto delle altre parti di concludere oralmente.
artt. 589 e 591 cod. proc. pen.
art. 589, commi 2 e 3; art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Norme applicate in relazione agli effetti della rinuncia al ricorso: la rinuncia comporta l'inammissibilità del ricorso senza applicazione di condanne pecuniarie o spese processuali.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. U. n. 12602/2015 e Sez. 6 n. 22248/2021)
Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015; Sez. 6 n. 22248 del 18/05/2021
Principi richiamati: efficacia estintiva della rinuncia e diritto delle parti non rinuncianti alla discussione orale in materia emergenziale.
Massime di principio
- La sostituzione successiva della misura cautelare (es. custodia in carcere -> arresti domiciliari) può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e rendere inammissibile un ricorso per cassazione fondato su quella misura.
- La rinuncia valida al ricorso per cassazione estingue il rapporto processuale e produce immediato passaggio in giudicato della decisione all'atto della dichiarazione di inammissibilità, senza che ciò comporti automaticamente una condanna alle spese o una sanzione pecuniaria contro il rinunciante.
- La Corte di legittimità richiede ai giudici del riesame una motivazione autonoma e congrua: la mera riproduzione pedissequa dell'ordinanza di primo grado è censurabile, salvo che dalla motivazione emergano valutazioni proprie e specifiche sugli elementi cautelari.
- In materia di associazione mafiosa la gravità indiziaria può essere fondata su intercettazioni e riscontri investigativi, ma l'aggravante della "natura armata" richiede elementi che colleghino concretamente la disponibilità di armi all'operatività e alla finalità dell'associazione.
- Le censure difensive sulla genericità delle imputazioni e sulle alternative interpretative delle intercettazioni devono essere affrontate espressamente nel provvedimento di riesame; l'omessa valutazione puntuale può costituire motivo di illegittimità.
- La rinuncia alla discussione orale da parte di un difensore non priva le altre parti del diritto di concludere oralmente se avevano legittime aspettative in tal senso secondo la disciplina emergenziale richiamata.
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