Cassazione Penale, Ordinanza n. 08714/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva confermato la responsabilità per tentato furto in abitazione, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto in abitazione. Nel ricorso ha dedotto quattro censure: (1) omessa riqualificazione del fatto nel meno grave tentato furto semplice, sostenendo che il luogo del fatto non integrasse una vera abitazione; (2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (3) mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, tra cui la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; (4) eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e comunque non deducibile senza accertamenti di fatto, il secondo inammissibile perché riproduttivo di doglianze già respinte in appello e comunque infondato per l'abitualità del comportamento, il terzo inammissibile e infondato perché la prevalenza delle attenuanti generiche è esclusa dall'art. 69, comma 4, c.p. in presenza di quelle aggravanti, e il quarto non scrutinabile in sede di legittimità e comunque infondato perché la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, motivata in modo congruo.
Norme richiamate
La questione di qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la prima volta in cassazione solo se la sua soluzione non richiede accertamenti di fatto; nel caso concreto ciò non era possibile.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando dalla motivazione emerga l'abitualità del comportamento.
La prevalenza delle attenuanti generiche è espressamente esclusa in presenza delle aggravanti richiamate dalla norma, tra cui quelle contestate nel caso esaminato.
La determinazione della pena, compresi aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti e la fissazione della pena-base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve motivare in modo congruo.
Massime di principio
- In sede di legittimità la diversa qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo se non impone un nuovo apprezzamento del materiale fattuale già acquisito; se la correzione della qualificazione richiede verifiche di fatto, il motivo è inammissibile.
- Il motivo di ricorso che si limita a riproporre in cassazione le stesse doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, è non specifico e quindi inammissibile.
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la motivazione dia conto dell'abitualità della condotta, elemento ostativo alla causa di non punibilità.
- La prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti non può essere riconosciuta quando la legge la esclude espressamente per effetto della disciplina del bilanciamento.
- La dosimetria della pena è valutazione tipicamente discrezionale del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione di legge o motivazione mancante/apparente, non per mera diversa opinione sulla severità della sanzione.
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