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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28930/2025 del 02/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di due lodi arbitrali (uno non definitivo e uno definitivo) resi tra le parti. Nel giudizio di appello la società notificava una rinuncia agli atti e alle domande nei confronti dei diversi intimati, inserendo nell’atto la clausola "a spese compensate". La corte territoriale dichiarava estinto il giudizio nei confronti di alcuni resistenti per effetto dell’accettazione della rinuncia, mentre nei confronti di altri riteneva che la rinuncia avesse determinato la cessazione della materia del contendere, interpretando l’inciso sulle spese come mera sollecitazione e non come condizione della rinuncia; conseguentemente condannava la società alle spese. In cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per mancato rilievo dell’efficacia preclusiva di un’ordinanza della Cassazione passata in giudicato che, in un diverso giudizio ma con atto analogo, avrebbe già definito la portata della rinuncia; 2) violazione dell’art. 2909 c.c. per omessa considerazione del giudicato esterno; 3) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e degli artt. 306 e 390 c.p.c. per avere la corte d’appello ritenuto la rinuncia condizionata e inefficace; 4) violazione degli artt. 306 e 91 c.p.c. per avere condannato la società alle spese senza compiere la necessaria valutazione di soccombenza virtuale, limitandosi al richiamo del principio di causalità.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, perché l’ordinanza richiamata dalla ricorrente riguardava un diverso giudizio e una diversa rinuncia, sicché mancava l’identità necessaria per configurare un giudicato esterno; ha ritenuto inammissibile il terzo motivo, perché la censura investiva la ricostruzione di fatto dell’atto di rinuncia e non indicava specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati; ha invece accolto il quarto motivo, affermando che, una volta dichiarata la cessazione della materia del contendere, il giudice deve comunque provvedere sulle spese previa valutazione della soccombenza virtuale, non essendo sufficiente un generico riferimento al principio di causalità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e rinviata alla corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame di tale punto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la violazione si configura solo se il giudice attribuisce o nega un bene diverso da quello domandato, rileva d’ufficio eccezioni in senso stretto o introduce un titolo/causa petendi nuova; nel caso concreto non vi era omessa pronuncia

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione della sentenza era presente e quindi non ricorreva la nullità dedotta

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio solo se effettivamente formato e relativo al medesimo rapporto; nella specie mancava identità tra le rinunce poste a base dei diversi giudizi

  • art. 1362 c.c.

    nell’interpretazione di un atto unilaterale va ricercato l’intento proprio del soggetto che lo ha posto in essere; in cassazione non è censurabile la mera diversa lettura del documento

  • art. 1363 c.c.

    può essere utilizzato, insieme al dato letterale, per interpretare l’atto unilaterale, ma senza ricorrere alla comune intenzione delle parti

  • art. 306 c.p.c.

    la rinuncia agli atti richiede l’accettazione del destinatario, mentre la rinuncia all’impugnazione produce effetti immediati e non dipende dall’accettazione

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla rinuncia all’impugnazione, ma la censura è stata ritenuta non decisiva

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese va regolata secondo la soccombenza; se vi è cessazione della materia del contendere il giudice deve applicare la soccombenza virtuale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente nel quadro dell’onere di allegazione/censura, ma non costituisce ratio autonoma della decisione

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può essere rilevato d’ufficio solo quando vi sia effettiva identità tra il rapporto già definito e quello in decisione; la mera somiglianza del testo di atti compiuti in giudizi diversi non basta.
  • La rinuncia all’impugnazione è atto unilaterale immediatamente efficace e va interpretata secondo l’intento del dichiarante, sulla base del dato letterale e dei canoni ermeneutici pertinenti; in cassazione non è consentito sostituire una propria lettura a quella plausibile adottata dal giudice di merito.
  • Quando il giudice dichiara cessata la materia del contendere, non può limitarsi a richiamare in modo generico il principio di causalità per regolare le spese: deve comunque svolgere una valutazione di soccombenza virtuale, stabilendo quale sarebbe stato l’esito del giudizio se fosse proseguito.
  • La censura di violazione dei canoni ermeneutici richiede l’indicazione specifica dei criteri interpretativi asseritamente violati e del modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato; sono inammissibili contestazioni che mirano solo a ottenere una diversa ricostruzione del fatto.
  • La violazione dell’art. 112 c.p.c. non ricorre quando il giudice esamini la domanda e la respinga con motivazione, ma solo se alteri il petitum o la causa petendi, o pronunci su questioni estranee alla materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezzaOnere della prova

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