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Sentenza

Sentenza del 15/05/2015 n. 9978 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva confermato il disconoscimento di un credito IVA relativo al 2001, pari a Euro 2.245.394,66, del quale era stato chiesto il rimborso per Euro 1.500.000,00. L’accertamento traeva origine dalla contestazione di una frode carosello e di operazioni soggettivamente inesistenti con la fornitrice AMB I.E. s.r.l. Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e insufficiente motivazione per relationem, in violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992. In particolare, la CTR si era limitata a richiamare la decisione di primo grado senza illustrare gli elementi probatori e le ragioni giuridiche dimostranti l’inesistenza soggettiva delle operazioni e il coinvolgimento della società nella frode.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza d’appello per motivazione apparente. Il semplice richiamo alla sentenza di primo grado è legittimo solo se il giudice d’appello rende riconoscibili le argomentazioni condivise e valuta criticamente i motivi di gravame; nel caso concreto tale percorso argomentativo mancava. È stata invece ritenuta corretta la parte della decisione relativa alla possibilità per l’Amministrazione finanziaria di contestare un credito IVA indebito o inesistente anche dopo il condono tombale previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per una nuova decisione e per la liquidazione delle spese. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione

    La sentenza deve esporre, anche sinteticamente, il percorso logico e giuridico che conduce alla decisione. Una motivazione meramente apparente determina la nullità del provvedimento.

  • Art. 118 disp. att. c.p.c.

    Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione

    Il giudice può motivare sinteticamente, anche richiamando precedenti o altre decisioni, ma deve comunque rendere comprensibili i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche adottate.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto

    Nel processo tributario la sentenza deve indicare i motivi di fatto e di diritto della decisione; il mancato esame delle censure d’appello e il richiamo generico alla sentenza di primo grado comportano nullità.

  • Art. 9, L. n. 289 del 2002

    La definizione agevolata impedisce nuovi accertamenti sui maggiori debiti d’imposta, ma non preclude all’Amministrazione la contestazione di crediti IVA indebiti o inesistenti esposti dal contribuente e chiesti a rimborso.

Massime di principio

  • Una motivazione per relationem è valida solo se il giudice richiama in modo specifico la decisione precedente, ne fa proprie le argomentazioni con autonoma valutazione e risponde alle censure formulate nell’impugnazione.
  • Il mero richiamo agli atti, alla sentenza di primo grado o al quadro probatorio, senza indicare quali elementi dimostrino l’illecito contestato, costituisce motivazione apparente e può comportare la nullità della sentenza.
  • Nel contenzioso tributario, quando viene contestato un credito IVA, l’Amministrazione deve indicare gli elementi concreti, anche presuntivi, che dimostrano l’indebita esposizione o l’inesistenza del credito e, nelle frodi carosello, il coinvolgimento consapevole del contribuente.
  • Il condono fiscale può impedire accertamenti diretti a recuperare maggiori imposte, ma normalmente non tutela crediti d’imposta inesistenti o indebiti richiesti a rimborso.
  • La cassazione con rinvio per vizio di motivazione non decide definitivamente sulla fondatezza del credito IVA: il giudice di rinvio deve riesaminare il merito con una motivazione completa e verificabile.

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