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Sentenza

Sentenza del 15/05/2015 n. 82 - Corte Costituzionale

Obiettivi di finanza pubblica - Maggiori entrate erariali per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica - Individuazione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Condizione - Intesa con il Presidente della Regione autonoma - Asserita violazione-Incostituzionalità - Sussiste - Mera informazione da parte dello Stato dei criteri di contabilizzazione delle riserve erariali previste - Insufficiente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno contestato gli artt. 28 e 48 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ritenendo lesi l'autonomia finanziaria delle Regioni a statuto speciale, il principio di leale collaborazione e le procedure pattizie previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. In particolare, la Regione Valle d'Aosta ha censurato l'art. 48, comma 1, secondo periodo, nella parte in cui affidava a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di individuazione delle maggiori entrate erariali senza prevedere l'intesa con il Presidente della Regione. La Regione sosteneva che la normativa finanziaria valdostana richiedesse espressamente tale intesa e che una mera comunicazione informativa dei criteri di contabilizzazione non fosse sufficiente.

La decisione

La Corte costituzionale ha riunito i giudizi. Ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 48, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 201 del 2011, limitatamente alla parte in cui non prevedeva che il decreto ministeriale fosse emanato d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta per la quantificazione delle maggiori entrate percepite nel territorio regionale. La Corte ha precisato che la spettanza sostanziale del maggior gettito allo Stato restava ferma: l'illegittimità riguardava esclusivamente l'assenza dell'intesa nella determinazione tecnica dell'importo. Ha inoltre dichiarato estinti i giudizi promossi dal Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per rinuncia accettata; cessata la materia del contendere per i ricorsi di Sardegna e Friuli-Venezia Giulia; inammissibili alcune censure della Regione siciliana; e non fondate le ulteriori questioni relative all'art. 28.

Norme richiamate

  • Art. 48, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

    Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze [...] sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.

    La disposizione è stata dichiarata illegittima nella parte in cui non prevedeva l'intesa con il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta per le maggiori entrate percepite nel territorio regionale.

  • Art. 8, primo comma, della legge 26 novembre 1981, n. 690

    Determinato per ciascun esercizio finanziario con decreto dei Ministri delle finanze e del tesoro, d'intesa con il presidente della giunta regionale.

    La norma imponeva una vera e propria intesa per la quantificazione delle maggiori entrate erariali riservate allo Stato, non una semplice informazione alla Regione.

  • Art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42

    Prevede il coinvolgimento delle autonomie speciali e il ricorso a norme di attuazione statutaria per disciplinare il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica; la Corte ha riconosciuto che tale meccanismo può essere temporaneamente derogato da una legge ordinaria, nel rispetto degli statuti.

  • Principio di leale collaborazione, artt. 5 e 120 della Costituzione

    Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali richiede, quando previsto dalla normativa statutaria, un confronto paritario e una negoziazione effettiva. L'intesa implica che la decisione sia il risultato di un accordo tra Stato e Regione.

  • Art. 48-bis dello Statuto speciale della Valle d'Aosta e art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320

    Le norme finanziarie di attuazione dello Statuto valdostano sono modificabili attraverso la speciale procedura prevista dallo Statuto, rafforzando la tutela dell'autonomia finanziaria regionale.

Massime di principio

  • Quando una norma statutaria o di attuazione richiede l'intesa tra Stato e autonomia speciale, una comunicazione, una consultazione o una mera informazione non sostituiscono l'intesa.
  • L'intesa è una forma di coordinamento paritario: deve comportare un confronto reale e una negoziazione diretta, con la possibilità che la volontà della Regione concorra effettivamente alla decisione finale.
  • La violazione può riguardare soltanto il procedimento tecnico di quantificazione delle entrate, senza necessariamente travolgere la spettanza sostanziale del gettito o la finalità generale della misura statale.
  • Le autonomie speciali possono essere chiamate a concorrere agli obiettivi nazionali di finanza pubblica, anche tramite misure transitorie e accantonamenti, purché siano rispettati gli statuti, l'equilibrio finanziario e i limiti temporali della misura.
  • Per contestare con successo una riduzione di risorse non basta allegare una diminuzione delle entrate: occorre dimostrare concretamente che essa determina l'insufficienza complessiva dei mezzi necessari all'esercizio delle funzioni dell'autonomia.
  • Le censure costituzionali devono individuare con precisione la disposizione contestata, il parametro violato e il nesso concreto di lesività; impugnazioni generiche o rivolte indistintamente a interi articoli possono essere dichiarate inammissibili.

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