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Sentenza

Sentenza del 15/05/2015 n. 542 - Comm. Trib. Prov. La Spezia

Plusvalenze immobiliari - imposte sui redditi - automatismo valore definito ai fini imposta di registro - non sussiste - artt. 67 e 68 TUIR - art. 51, D.P.R. n. 131/96

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione onerosa di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria. L’Amministrazione aveva presumibilmente assunto, ai fini delle imposte sui redditi, il maggior valore accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ritenendolo indicativo di un corrispettivo di vendita superiore a quello dichiarato. La contestazione riguardava quindi l’assenza di automatismo tra il valore del bene rilevante per l’imposta di registro e il corrispettivo effettivamente percepito, che costituisce invece il dato necessario per determinare la plusvalenza imponibile.

La decisione

La pretesa fondata esclusivamente sul valore definito ai fini dell’imposta di registro non è stata ritenuta sufficiente per accertare una maggiore plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi. La plusvalenza deve rappresentare un reddito effettivamente realizzato, determinato sulla base del corrispettivo percepito e dei costi fiscalmente rilevanti, e non può essere ricostruita automaticamente mediante una rideterminazione induttiva fondata sul solo valore attribuito al terreno per l’imposta di registro. L’Amministrazione deve quindi fornire ulteriori elementi idonei a dimostrare l’effettivo maggior corrispettivo.

Norme richiamate

  • Art. 67 TUIR

    Individua, tra i redditi diversi, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.

  • Art. 68 TUIR

    Disciplina la determinazione della plusvalenza imponibile, collegandola alla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto o il valore fiscalmente riconosciuto, aumentato degli oneri inerenti.

  • Art. 51 D.P.R. n. 131/1986

    Riguarda i criteri di determinazione del valore degli immobili ai fini dell’imposta di registro. Tale valore, essendo funzionale a una diversa imposta, non costituisce automaticamente il corrispettivo effettivo rilevante ai fini delle imposte sui redditi.

Massime di principio

  • Il valore accertato o definito ai fini dell’imposta di registro non determina automaticamente il corrispettivo effettivo della vendita ai fini delle imposte sui redditi.
  • Per tassare una plusvalenza immobiliare occorre accertare un reddito effettivamente realizzato, non una mera differenza tra valori fiscali o catastali.
  • I criteri di valutazione propri dell’imposta di registro e quelli relativi alle imposte sui redditi operano su piani diversi e non sono automaticamente intercambiabili.
  • L’Amministrazione finanziaria può utilizzare il maggior valore ai fini del registro come elemento indiziario, ma deve corroborarlo con ulteriori prove o presunzioni gravi, precise e concordanti del maggior corrispettivo.
  • In caso di contestazione, il contribuente può sostenere che il prezzo dichiarato nell’atto corrisponde a quello effettivamente percepito, producendo documentazione dei pagamenti, della provenienza delle somme e dei costi sostenuti.

Testo integrale

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