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Sentenza

Sentenza del 15/05/2015 n. 9974 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della CTR della Campania, sezione di Salerno, n. 159/09/13 del 29 aprile 2013, relativa all’accertamento per imposte dirette e IVA del 2005. Ha contestato: (1) il raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che l’archiviazione del procedimento penale lo impedisse; (2) l’attribuzione alla società dei movimenti bancari sui conti personali di soci e familiari, in particolare di F.A., senza considerare la possibile riferibilità dei fondi ad altre società familiari; (3) la mancata allegazione all’avviso della denuncia penale e dell’avviso emesso nei confronti di F.A. L’Agenzia, con ricorso incidentale, ha contestato la riduzione dei ricavi e delle operazioni imponibili disposta dalla CTR sulla base di documenti prodotti dalla società nel giudizio di merito, invocando la preclusione dell’art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973.

La decisione

La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha stabilito che l’archiviazione penale non esclude di per sé il raddoppio dei termini: rileva che sussistano fatti tali da imporre la denuncia per un reato tributario, purché non si tratti di una denuncia manifestamente pretestuosa; nel caso concreto non risultava un uso distorto dello strumento. Ha respinto il secondo motivo della società perché la CTR aveva applicato correttamente le presunzioni sui movimenti bancari, valorizzando la ristretta base familiare, il ruolo di F.A. nella società, l’assenza di giustificazioni documentate e la mancanza di riscontri sulla provenienza da altre società; le ulteriori censure chiedevano una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione e non adeguatamente documentata nel ricorso. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la contestazione sulla mancata allegazione era stata sollevata tardivamente in appello e il ricorso non indicava in modo autosufficiente quando fosse stata proposta nei precedenti gradi. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è stato rigettato: la preclusione documentale richiede un invito specifico, un termine e l’avvertimento espresso delle conseguenze dell’inottemperanza; l’Agenzia non aveva allegato e dimostrato che tale sequenza si fosse verificata. Spese di cassazione integralmente compensate. La società F.F. è tenuta all’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale; non sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo a carico dell’Agenzia.

Norme richiamate

  • D.L. n. 223/2006, art. 37, commi 24-26; D.P.R. n. 600/1973, art. 43; D.P.R. n. 633/1972, art. 57

    il raddoppio dei termini consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia o dall'inizio dell'azione penale

    Il raddoppio dei termini di accertamento dipende dalla sussistenza dei presupposti che fanno sorgere l’obbligo di denuncia per un reato tributario, non dalla presentazione effettiva della denuncia né dall’esito del procedimento penale. L’archiviazione non impedisce quindi, da sola, l’applicazione del termine raddoppiato.

  • Codice di procedura penale, art. 331

    il dovere del Giudice tributario di vagliare autonomamente (o su richiesta del contribuente) la presenza dell'obbligo di denuncia

    Il giudice tributario deve verificare autonomamente che i fatti integrino gli elementi minimi che impongono la denuncia, escludendo il raddoppio quando la segnalazione sia manifestamente pretestuosa o priva di una base riconducibile a una fattispecie penale.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 32

    Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vadano imputati a ricavi.

    I movimenti bancari sono presunti riferibili a ricavi, ma il contribuente può fornire prova contraria, anche mediante presunzioni semplici. In presenza di stretti legami familiari o aziendali con la società, la riferibilità dei movimenti alla sua attività può essere presunta, salvo che il contribuente ne dimostri una diversa origine.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 51

    Analogamente pure per l'accertamento dell'IVA i movimenti bancari operati sui conti personali di soggetti legati da stretto rapporto familiare o da particolari rapporti aziendali possono essere riferiti alla parte contribuente, salva la prova contraria a suo carico

    Anche ai fini IVA, i movimenti sui conti personali di soggetti legati al contribuente da rapporti familiari o aziendali possono essere attribuiti all’attività imponibile, se il titolare del conto non giustifica le somme e non dispone di altre fonti di reddito idonee a spiegarle.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 32, commi 4 e 5; D.P.R. n. 633/1972, art. 51, comma 5

    la sanzione dell'inutilizzabilità della produzione in sede contenziosa, prevista dall'art. 32 cit., può operare solo in presenza di un invito specifico e puntuale all'esibizione da parte dell'Amministrazione che sia accompagnato dalla fissazione di un termine e dall'avvertimento espresso circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza

    La preclusione all’uso di dati e documenti non forniti durante la fase amministrativa presuppone che l’amministrazione abbia formulato una richiesta specifica, assegnato un termine e avvertito espressamente delle conseguenze dell’inadempimento. Spetta al Fisco, che invoca la preclusione, allegare e dimostrare il completamento di questa sequenza. Il contribuente che deduce di non aver potuto rispondere per causa non imputabile deve invece documentare tale impedimento.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 32, 58 e 61

    rispetto al termine perentorio di venti giorni liberi prima di cui agli artt. 58, 61 e 32 proc. trib.

    Nel giudizio tributario d’appello la produzione documentale deve rispettare il termine processuale indicato; la facoltà di nuove produzioni non supera tuttavia una preclusione già maturata ai sensi della disciplina speciale, se ne ricorrono i presupposti.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 7; Legge n. 212/2000, artt. 6 e 10

    i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede

    La collaborazione e la buona fede orientano i rapporti tra contribuente e amministrazione; nel contesto della preclusione documentale, ciò si riflette nell’obbligo dell’ufficio di avvertire chiaramente il contribuente delle conseguenze dell’omessa esibizione. La censura della società fondata sull’art. 7 dello Statuto è stata però dichiarata inammissibile perché nuova o non autosufficiente.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 5, nel testo modificato dal D.L. n. 83/2012, convertito dalla Legge n. 134/2012

    la riformulazione dell'art. 360, n. 5 (...) comporta in ogni caso la riduzione del sindacato sulla motivazione denunciabile in cassazione, semprechè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata a prescindere dal confronto con le risultanze processuali

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto ai vizi rilevabili dal testo della sentenza; non consente di ottenere una nuova ponderazione del materiale probatorio né di censurare la mera insufficienza della motivazione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater; Legge n. 228/2012, art. 1, comma 17

    da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della Soc. F.F., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, e della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso incidentale.

    Il rigetto integrale del ricorso principale comporta per la società il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se ricorrono i presupposti temporali di legge. L’Agenzia delle entrate, essendo amministrazione dello Stato esonerata dal versamento materiale tramite prenotazione a debito, non è tenuta all’ulteriore importo.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento non richiede una condanna penale né che il procedimento penale arrivi al giudizio: è sufficiente che gli elementi disponibili facciano sorgere l’obbligo di denuncia per un reato tributario. Il giudice tributario deve però escludere denunce manifestamente pretestuose.
  • I movimenti bancari possono essere imputati al contribuente anche quando i conti sono formalmente intestati a soci, familiari o persone legate all’impresa. La stretta relazione personale o aziendale può fondare la presunzione; chi la contesta deve offrire una spiegazione concreta e documentata della provenienza e destinazione delle somme.
  • L’inutilizzabilità in giudizio dei documenti non esibiti durante la verifica non scatta automaticamente: occorre una richiesta specifica, un termine per rispondere e un avvertimento espresso delle conseguenze. L’amministrazione che invoca la preclusione deve provare che questi requisiti siano stati rispettati.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione complessiva dei fatti e delle prove. Le censure devono indicare con precisione gli atti e i passaggi rilevanti e confrontarsi con i limiti propri del giudizio di legittimità.
  • Le eccezioni devono essere proposte tempestivamente nei gradi di merito e, se riproposte in cassazione, documentate in modo autosufficiente, indicando quando e come siano state sollevate.

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