Sentenza del 15/05/2015 n. 85 - Corte Costituzionale
Esecuzione mobiliare - Limiti alla pignorabilita' dei crediti per redditi di lavoro o di pensione - Disposizione che ha introdotto l'obbligo di versamento in conto corrente per gli emolumenti superiori a mille euro con conseguente pignorabilita' indiscriminata degli stessi - Violazione del diritto del pensionato a che siano assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita - Erronea individuazione della norma censurata - Inammissibilita' della questione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudice rimettente dubitava della legittimità costituzionale dell'obbligo di accredito su conto corrente degli emolumenti superiori a mille euro e della disciplina che prevedeva limiti di pignorabilità soltanto nell'ambito della riscossione esattoriale. Secondo il rimettente, una volta accreditate sul conto corrente, pensioni, indennità di disoccupazione e redditi assimilati potevano essere pignorati integralmente, con possibile violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., perché veniva compromessa la garanzia dei mezzi adeguati alle esigenze di vita e si determinava una disparità rispetto al pignoramento presso il datore di lavoro o l'ente previdenziale.
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato entrambe le questioni inammissibili. Quanto all'art. 12, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, il giudice aveva individuato erroneamente la norma censurata: l'obbligo di accredito non disciplina direttamente la pignorabilità delle somme già confluite sul conto corrente. In tale situazione si applicano invece le norme sul conto corrente e il principio generale della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.; il credito pignorato è quello del correntista verso la banca, normalmente aggredibile senza i limiti propri del credito pensionistico o lavorativo. Quanto all'art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, la questione è stata dichiarata priva di rilevanza, poiché la norma riguarda esclusivamente le esecuzioni esattoriali e non il pignoramento promosso da creditori privati. La Corte ha tuttavia segnalato l'incompletezza e l'incoerenza del sistema, invitando il legislatore a predisporre una tutela effettiva della quota necessaria a garantire al pensionato condizioni minime di vita.
Norme richiamate
Art. 3 Costituzione
Principio di uguaglianza e ragionevolezza
Il parametro è stato invocato per contestare la disparità tra pignoramento del credito presso il datore di lavoro o l'ente previdenziale e pignoramento del saldo del conto corrente, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura, dichiarandola inammissibile.
Art. 38, secondo comma, Costituzione
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita
La disposizione impone una tutela effettiva del minimo necessario al sostentamento del pensionato e dei beneficiari di prestazioni previdenziali assimilate. La Corte ha rilevato un possibile vulnus costituzionale, ma ha rimesso al legislatore la scelta delle modalità concrete di protezione.
Art. 12, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214 del 2011
Gli emolumenti superiori a mille euro debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali
La norma impone modalità tracciabili di pagamento, ma non disciplina direttamente i limiti di pignorabilità del saldo del conto corrente né estende o elimina le garanzie previste per i crediti da pensione.
Art. 545 c.p.c.
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro possono essere pignorate, di regola, nella misura di un quinto
I limiti riguardano il credito lavorativo o pensionistico presso il soggetto erogatore e non si estendono automaticamente alle somme già versate sul conto corrente.
Art. 72-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Le somme da lavoro possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari a un decimo, un settimo o un quinto secondo l'importo
La disciplina introduce limiti specifici per il pignoramento esattoriale e non è direttamente applicabile alle esecuzioni ordinarie promosse da creditori privati.
Art. 72-ter, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
Gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo
La tutela dell'ultimo emolumento accreditato sul conto è prevista nel contesto della riscossione coattiva dei tributi, senza generale estensione alle esecuzioni tra privati.
Art. 2740 c.c.
Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri
Il saldo attivo del conto corrente costituisce un credito del correntista verso la banca e, salvo specifiche eccezioni legislative, è assoggettato al principio generale della responsabilità patrimoniale e può essere pignorato.
Artt. 1782, 1834 e 1852 c.c.
Il versamento di denaro sul conto determina la sostituzione del rapporto originario con un rapporto obbligatorio tra correntista e banca; le somme si confondono nel saldo e perdono, ai fini del pignoramento, la qualificazione derivante dalla loro originaria provenienza.
Massime di principio
- I limiti di pignorabilità previsti per stipendi, pensioni e prestazioni assimilate operano principalmente quando il creditore aggredisce il credito presso il datore di lavoro o l'ente previdenziale; non si trasferiscono automaticamente sul saldo del conto corrente.
- Una volta accreditata la prestazione sul conto corrente, il pignoramento colpisce il credito del correntista verso la banca e, in linea generale, opera secondo l'art. 2740 c.c., senza riguardo alla provenienza delle somme.
- L'obbligo di pagamento mediante conto corrente non è, di per sé, la norma che disciplina la pignorabilità del saldo: una contestazione costituzionale deve individuare la disposizione effettivamente applicabile alla concreta procedura.
- I limiti più favorevoli previsti per la riscossione esattoriale non possono essere automaticamente estesi alle esecuzioni promosse da creditori privati, in assenza di una specifica previsione legislativa.
- La tutela costituzionale del minimo vitale del pensionato resta un'esigenza vincolante, ma le modalità per garantirla sul conto corrente richiedono un intervento legislativo e non possono essere ricavate automaticamente per analogia dalle regole sul pignoramento della pensione presso l'ente erogatore.
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