Sentenza del 15/05/2015 n. 83 - Corte Costituzionale
Accise - Disposizione che estende il regime amministrativo e tributario dei tabacchi ai prodotti succedanei - Aliquota unica e indifferenziata per beni eterogenei e aventi uso promiscuo - Irrazionalità intrinseca della disposizione - Indeterminatezza della base imponibile - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali - Fondatezza della questione di legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le imprese contestavano l'art. 62-quater del D.lgs. n. 504/1995, nella versione originaria, e il relativo decreto ministeriale attuativo, nella parte in cui assoggettavano ad autorizzazione preventiva e a un'imposta di consumo del 58,5% del prezzo di vendita al pubblico i prodotti succedanei dei tabacchi, compresi liquidi privi di nicotina, dispositivi elettronici e parti di ricambio. Il TAR denunciava principalmente la violazione degli artt. 3 e 23 Cost.: la norma applicava un'aliquota unica e indifferenziata a beni eterogenei, alcuni aventi uso promiscuo e privi di nicotina, sulla base dell'indeterminata nozione di idoneità a sostituire il consumo del tabacco. Inoltre, la legge non stabiliva criteri sufficienti per individuare la base imponibile e limitare la discrezionalità dell'amministrazione.
La decisione
La Corte costituzionale ha riunito i giudizi e ha dichiarato fondata la questione. Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 62-quater nel testo originario, antecedente alle modifiche del D.lgs. n. 188/2014, limitatamente alla parte in cui assoggettava all'imposta del 58,5% i prodotti non contenenti nicotina idonei a sostituire il consumo dei tabacchi e i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, destinati a consentirne il consumo. La disposizione è stata ritenuta irrazionale ai sensi dell'art. 3 Cost. e lesiva della riserva di legge relativa prevista dall'art. 23 Cost., poiché lasciava all'amministrazione la definizione sostanziale della base imponibile senza criteri legislativi sufficienti. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite. La pronuncia riguarda il regime previgente e le obbligazioni sorte durante la sua vigenza.
Norme richiamate
Art. 62-quater del D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo originario
"A decorrere dal 1 gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati [...] sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico."
La Corte ha dichiarato illegittima la disposizione nella parte relativa ai prodotti privi di nicotina e ai dispositivi e parti di ricambio, perché estendeva indistintamente il regime dei tabacchi a beni eterogenei e non necessariamente succedanei.
Art. 3 della Costituzione
È stato violato per l'intrinseca irrazionalità dell'assoggettamento a un'unica aliquota di sostanze e beni diversi, inclusi prodotti con uso promiscuo e privi di un rapporto oggettivo con i tabacchi lavorati.
Art. 23 della Costituzione
"Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge."
La riserva di legge, pur relativa, impone che la legge definisca almeno criteri direttivi e limiti sufficienti per determinare la prestazione. La norma censurata non permetteva di individuare oggettivamente la base imponibile e lasciava all'amministrazione una discrezionalità sostanzialmente priva di criteri.
Art. 41 della Costituzione
La censura relativa alla libertà di iniziativa economica è stata assorbita a seguito dell'accoglimento delle questioni fondate sugli artt. 3 e 23 Cost.
Art. 97 della Costituzione
Le censure relative al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione sono state assorbite.
Art. 61, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 504/1995
Individua il presupposto dell'imposta nell'immissione in consumo dei beni; la Corte ha comunque riconosciuto la connessione funzionale tra regime autorizzatorio e imposizione.
Art. 1, comma 1, lettera f), del D.lgs. 15 dicembre 2014, n. 188
Ha modificato il regime impositivo introducendo una disciplina diversa e ha previsto la cessazione dell'applicazione dell'imposta originaria, mantenendone gli effetti per le obbligazioni sorte durante la precedente vigenza.
Massime di principio
- Un tributo che colpisce categorie molto eterogenee di beni con un'unica aliquota può essere incostituzionale se manca una ragionevole relazione tra i beni assoggettati e il presupposto fiscale.
- La nozione di bene imponibile deve essere sufficientemente oggettiva e verificabile; non è sufficiente rimettere all'amministrazione una valutazione empirica o soggettiva sulla presunta idoneità del prodotto a sostituirne un altro.
- In materia di prestazioni patrimoniali, la legge deve predeterminare almeno la base imponibile, i criteri di inclusione dei beni e i limiti della discrezionalità amministrativa; un rinvio normativo generico non soddisfa l'art. 23 Cost.
- L'estensione di un regime fiscale speciale, giustificato dalle caratteristiche e dalla nocività di una determinata categoria di prodotti, a beni diversi richiede una motivazione razionale e una disciplina calibrata sulle loro effettive caratteristiche.
- Quando una disciplina successiva modifica il regime impositivo senza eliminare gli effetti già prodotti, la legittimità della disciplina precedente può restare rilevante per le obbligazioni tributarie sorte durante il periodo della sua applicazione.
- Nel giudizio incidentale di costituzionalità la Corte esamina soltanto le disposizioni e i parametri indicati nell'ordinanza di rimessione; le parti non possono ampliare autonomamente il thema decidendum.
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