Cassazione Penale, Ordinanza n. 33346/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado per guida senza patente, applicando la pena di mesi due di arresto ed euro 2.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., lamentando mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e, in particolare, asserendo che i giudici di merito avrebbero invertito l'onere probatorio sulla prova della definitività della precedente violazione amministrativa contestata con verbale del 18 settembre 2022, presupposto decisivo per escludere la depenalizzazione prevista dall'art. 5 d.lgs. 8/2016 in tema di guida senza patente reiterata nel biennio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che, per provare la recidiva nel biennio rilevante ai fini dell'esclusione della depenalizzazione, non occorre un'attestazione documentale della definitività dell'illecito pregresso, essendo sufficiente un minimo di prova, come l'allegazione del verbale di contestazione, la prova dell'invio per iscrizione a ruolo o la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria, purché l'interessato non fornisca elementi contrari. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva valorizzato la consultazione delle banche dati CED e gli approfondimenti della polizia giudiziaria, dai quali risultava che, per il verbale del 18 settembre 2022, non era stata corrisposta oblazione né proposto ricorso; la difesa non aveva offerto alcun principio di prova dell'impugnazione del verbale. La Corte ha quindi escluso che vi fosse inversione dell'onere della prova. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, Codice della Strada
Norma incriminatrice applicata nei gradi di merito per la guida senza patente, con rilevanza della precedente violazione amministrativa ai fini della persistenza della rilevanza penale.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma invocata per censurare il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato per affermare che la recidiva nel biennio esclude la depenalizzazione della guida senza patente.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità, giustificando la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In tema di guida senza patente, ai fini della prova della recidiva nel biennio che impedisce la depenalizzazione, non è necessario produrre una certificazione formale della definitività del pregresso illecito amministrativo: è sufficiente un minimo di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice.
- La prova della definitività della precedente violazione può essere desunta anche da elementi indiziari convergenti, quali la risultanza in banca dati, l'esito degli accertamenti di polizia giudiziaria e la mancata evidenza di pagamento dell'oblazione o di impugnazione del verbale.
- Non si configura un'illegittima inversione dell'onere della prova quando l'accusa fornisce elementi probatori adeguati e l'interessato non offre alcun principio di prova contrario circa l'impugnazione o la mancata definitività del verbale presupposto.
- Il ricorso per cassazione fondato su una censura di motivazione è manifestamente infondato quando la sentenza impugnata dà conto in modo coerente degli elementi da cui desume il fatto decisivo e il ricorrente si limiti a contestazioni apodittiche o meramente assertive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33212/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33213/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33214/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33216/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33218/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33219/2025 del 08/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →