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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36220/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per fatti in materia di stupefacenti. Il ricorrente deduceva, da un lato, che la sostanza rinvenuta fosse destinata a uso personale; dall'altro, contestava l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte ha rilevato che la censura sull'uso personale richiedeva una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Quanto alla lieve entità, ha ritenuto il motivo generico e comunque infondato, poiché la decisione di merito aveva correttamente valorizzato, in modo complessivo, il dato ponderale della sostanza, la diversa tipologia delle droghe, l'inserimento del soggetto in un contesto associativo dedito allo spaccio e il rinvenimento di un notevole quantitativo di sostanza da taglio, elementi incompatibili con il fatto lieve.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non scrutinabili in sede di legittimità le doglianze volte a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione del compendio probatorio; inoltre ha giudicato generiche le censure relative alla mancata applicazione dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in presenza di una motivazione di merito congrua e coerente. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    L'ipotesi di fatto lieve va valutata alla luce di tutti i parametri normativi: dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; se uno degli indici risulta negativamente assorbente, gli altri non possono condurre al riconoscimento della lieve entità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una nuova valutazione delle prove, poiché tali profili appartengono al giudice di merito.
  • La verifica della lieve entità nei reati in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici di legge; la presenza di un solo elemento di particolare gravità può essere sufficiente a escludere il fatto lieve, rendendo irrilevanti gli altri parametri favorevoli.
  • La motivazione di merito che valorizzi quantità, qualità della sostanza, modalità dell'azione e contesto di spaccio è idonea a sorreggere l'esclusione dell'ipotesi attenuata, salvo vizi logici effettivi e specificamente dedotti.
  • La deduzione del mero uso personale della sostanza non è, di per sé, scrutinabile in cassazione quando implichi una contestazione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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