Cassazione Civile, Ordinanza n. 19651/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La società bancaria ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia deducendo un unico motivo di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1353 e 1359 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Dal testo disponibile non emerge la fattispecie sostanziale sottostante alla controversia né il contenuto della decisione di merito impugnata; emerge però che, dopo il deposito del ricorso notificato, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di procura generale.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e ha regolato le spese nel senso di nulla per le spese, non essendosi costituita la parte intimata. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e, essendo misura eccezionale, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Norme richiamate
Richiamato come norma asseritamente violata o falsamente applicata nel ricorso; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte sul merito della disposizione, poiché il giudizio si è estinto per rinuncia.
Richiamato come norma asseritamente violata o falsamente applicata nel ricorso; non vi è una pronuncia di merito sul suo contenuto per effetto dell'estinzione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma indicata quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito semplificato.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso, se validamente sottoscritta dal difensore munito di idonea procura, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia e mancata costituzione della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
- Il raddoppio del contributo unificato costituisce misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non può essere esteso analogicamente ad ipotesi diverse, come l'estinzione del giudizio per rinuncia.
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