Cassazione Penale, Ordinanza n. 36641/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 13 maggio 2025 della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la condanna per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale. Ha dedotto: 1) l’omessa considerazione della propria versione dei fatti resa nell’esame dibattimentale; 2) vizi motivazionali sull’elemento soggettivo, con riferimento al suo stato psicologico, alla natura reattiva della condotta rispetto a un fatto ingiusto del pubblico ufficiale e al fatto che le espressioni sarebbero state rivolte alla persona e non al ruolo istituzionale; 3) omessa motivazione sulla misura della pena. La parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti censure di merito, perché diretti a ottenere una diversa valutazione delle dichiarazioni dell’imputato e della persona offesa, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che i motivi dell’agire non incidono sul dolo generico del reato, consistente nella consapevolezza e volontà di rivolgere al pubblico ufficiale espressioni obiettivamente denigratorie del suo ruolo; la sentenza impugnata aveva ragionevolmente desunto tale intenzione dal tenore delle parole pronunciate. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la pena era stata contenuta dal primo giudice nel minimo edittale e non poteva quindi essere ulteriormente ridotta. L’imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non risultando assenza di colpa nella causa di inammissibilità. È stata respinta la richiesta della parte civile di rifusione delle spese, poiché la memoria non aveva svolto un’effettiva attività argomentativa diretta a contrastare il ricorso a tutela degli interessi risarcitori.
Norme richiamate
i motivi dell'agire non influiscono sul dolo, il quale è di tipo generico, consistendo, dunque, nella consapevolezza e volontà di indirizzare al p.u. espressioni obiettivamente denigratorie del suo ruolo
Il dolo dell’oltraggio a pubblico ufficiale è generico e consiste nella consapevolezza e volontà di rivolgere al pubblico ufficiale espressioni oggettivamente denigratorie del ruolo istituzionale; le ragioni che hanno determinato l’agente ad agire non lo escludono.
All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di una causa di inammissibilità non imputabile, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirino a ottenere una nuova valutazione delle dichiarazioni dell’imputato o della persona offesa.
- Il dolo dell’oltraggio a pubblico ufficiale è generico: consiste nella consapevolezza e volontà di rivolgere al pubblico ufficiale espressioni obiettivamente denigratorie del suo ruolo. I motivi dell’agire non incidono, di per sé, sulla sussistenza di tale elemento soggettivo.
- È manifestamente infondata la doglianza sulla misura della pena quando la sentenza impugnata dà conto che la pena è già stata determinata nel minimo edittale e il ricorrente non indica ragioni che consentano un’ulteriore riduzione.
- La richiesta di liquidazione delle spese della parte civile può essere respinta quando la parte si limiti a presentare una richiesta priva di argomentazioni decisive e non svolga un’effettiva attività diretta a contrastare il ricorso a tutela dei propri interessi risarcitori.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36591/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36593/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36595/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36601/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36603/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36604/2026 del 19/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →