Cassazione Penale, Sentenza n. 12973/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il diniego di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente ha contestato: omessa acquisizione/valutazione di prove decisive (informativa/relazione della Guardia di Finanza e atti del fascicolo), difetto di motivazione sulla qualificazione come dirigente mentre era dipendente, mancata verifica della compatibilità dell'incarico con la pena accessoria di interdizione dagli uffici direttivi, valutazioni errate e generiche rispetto a procedimenti pendenti e precedenti, errata valutazione della transazione con la società parte lesa (equiparata ingiustamente a inadempimento), e lesione del diritto di difesa per il diniego di accesso ad atti rilevanti.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona per un nuovo esame. La Corte ha censurato la carenza e l'apparente illogicità della motivazione: mancata ricostruzione delle vicende personali e lavorative (UEPE non chiarificante), mancata verifica dello stato dei procedimenti pendenti, valutazione erronea della transazione con la parte civile, e giudizio sul contenuto della misura basato su dati informativi insufficienti (anche senza verificare il reale contenuto delle mansioni lavorative e la compatibilità con la pena accessoria). Il Tribunale dovrà effettuare indagini integrative, valutare compiutamente la documentazione richiesta dalla difesa e motivare adeguatamente il nuovo provvedimento, potendo comunque modulare prescrizioni per rendere la misura idonea alla rieducazione.
Norme richiamate
La valutazione sull'affidamento in prova al servizio sociale deve considerare l'idoneità della misura a contribuire alla rieducazione e alla prevenzione della recidiva, anche attraverso prescrizioni ex commi 5 e 6; il giudizio deve fondarsi sull'osservazione della personalità e sui dati provenienti da indagini sociali e lavorative
La misura è un trattamento rieducativo individualizzato nella fase esecutiva della pena, finalizzato al reinserimento sociale
Consente al Tribunale di modulare il contenuto della misura con prescrizioni e di orientare la misura verso adempimenti riparativi e di assistenza familiare
Giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n.185/1985 e n.204/1974)
Differenzia l'affidamento in prova (modalità esecutiva rieducativa esterna) dalla liberazione condizionale (richiede sicuro ravvedimento e adempimento di obbligazioni civili)
Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019 (Rv. 277924)
Richiama l'esigenza che il giudizio sull'affidamento si fondi sui risultati dell'osservazione della personalità e su elementi documentali e sociali adeguati
Norma citata nel procedimento pendente segnalato: rilevante per la valutazione dei procedimenti in corso da verificare nel merito e nella fase processuale
Massime di principio
- Il diniego dell'affidamento deve poggiare su una motivazione piena e documentale: carenze nelle indagini sociali, lavorative o nel ricorso agli atti rendono il provvedimento annullabile
- Le informazioni su procedimenti pendenti tratte da banche dati devono essere verificate nella loro fase processuale; non basta la mera iscrizione a registro notizie di reato per assumere rilevanza decisiva
- La transazione civile con la parte lesa non va automaticamente valutata come segno di mancata riparazione: può essere indice di composizione bonaria e va valutata nel suo contenuto concreto
- Quando è contestata la violazione di una pena accessoria (es. interdizione dagli uffici direttivi), il giudice deve verificare l'effettività e il contenuto dell'attività lavorativa e la compatibilità con l'accessorio prima di negare la misura
- Il diritto di difesa comprende l'accesso agli atti ritenuti decisivi (es. relazioni investigative); il loro diniego può compromettere il giudizio e comportare annullamento
- Il Tribunale può modulare prescrizioni dell'affidamento per renderlo idoneo alla rieducazione; la mera gravità del reato non esclude automaticamente la misura se il giudizio futuro è adeguatamente motivato e supportato da dati
- In presenza di carenze probatorie o di motivazione illogica, la Corte di legittimità pronuncia annullamento con rinvio affinché il giudice del merito integri gli accertamenti e motivi compiutamente
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