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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13642/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva confermato l'aggravamento della misura cautelare da arresti domiciliari a custodia cautelare in carcere, disposto ai sensi dell'art. 276 c.p.p. per la violazione della prescrizione di non comunicare con persone diverse dai conviventi. Il ricorrente ha sostenuto che la presunta violazione derivi da una festa a sorpresa organizzata da parenti a sua insaputa e durata verosimilmente pochi minuti, e ha contestato la legittimità dell'aggravamento ritenendolo sproporzionato e non giustificato da violazioni gravi delle prescrizioni

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo privo di specificità e meramente reiterativo di doglianze già valutate e motivatamente respinte dal Tribunale di Roma. Il Tribunale aveva correttamente considerato gli elementi dell'informativa di polizia giudiziaria (arrivo del ricorrente in casa alle 18:05, intervento della polizia alle 22:50 a seguito di segnalazioni di schiamazzi) e aveva legittimamente desunto che il ricorrente si era volontariamente intrattenuto con persone non conviventi e aveva avuto tempo e modo di interrompere il comportamento contrario alle prescrizioni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 276 cod. proc. pen.

    Consente l'aggravamento della misura cautelare quando emergono violazioni delle prescrizioni; applicato dal giudice procedente in presenza di elementi che dimostravano la violazione degli arresti domiciliari e la presenza volontaria con persone non conviventi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre la sanzione di euro 3.000,00

  • art. 61 nn. 1 e 2 cod. pen.

    Richiamati come circostanze aggravanti per il reato di violenza privata nell'impianto accusatorio originario; la decisione di cassazione non approfondisce il merito, ma la norma era parte della contestazione iniziale

  • art. 610 cod. pen.

    Norma del reato di violenza privata, richiamata negli atti originari; la pronuncia riguarda l'azione cautelare e non l'accertamento definitivo della responsabilità su questo capo

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamata come aggravante nell'imputazione iniziale; la corte di legittimità non entra nel merito della qualificazione penale ma segnala che la difesa aveva contestato anche tale configurabilità

  • art. 583-quinquies cod. pen.

    Richiamata negli atti relativi al reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti; menzionata nell'impianto accusatorio originario

  • art. 585 cod. pen.

    Norma sulle lesioni personali, citata nel capo relativo alle lesioni al viso; presente nell'iniziale contestazione penale

  • art. 94 cod. proc. pen.

    Richiamato proceduralmente nella parte dispositiva per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza

Massime di principio

  • L'aggravamento della misura cautelare ai sensi dell'art. 276 c.p.p. può essere adottato quando vi siano elementi concreti che dimostrino la violazione delle prescrizioni; non è necessario che la violazione sia straordinariamente grave se è provato che l'imputato ha volontariamente e consapevolmente contravvenuto alle limitazioni
  • La mera asserzione che la violazione sia stata causata da una festa a sorpresa o che sia durata pochissimi minuti è insufficiente se le fonti di prova (informative di polizia, segnalazioni dei cittadini, orari) indicano che l'imputato era presente da tempo e aveva la possibilità di interrompere la condotta
  • In cassazione i ricorsi che si limitano a reiterare argomentazioni già esaminate e motivate dal giudice d'appello, senza contestarne specificamente la logica o la fondatezza, sono spesso dichiarati inammissibili per carenza di specificità
  • Elementi come le comunicazioni temporali (orario di arrivo, orario di intervento degli agenti) e le segnalazioni di terzi hanno valore probatorio nella valutazione della volontarietà della violazione delle prescrizioni cautelari
  • La declaratoria di inammissibilità comporta, oltre al rigetto del ricorso, l'onere per il ricorrente di sopportare le spese processuali e una sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., a deterrenza di ricorsi manifestamente infondati o non specifici

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