Cassazione Penale, Sentenza n. 25489/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Brescia aveva confermato la responsabilità dell'imputato per lesioni personali stradali gravi, con riconoscimento delle attenuanti generiche, per avere alla guida di un'autovettura investito un pedone in prossimità di un attraversamento pedonale, in orario serale, con scarsa illuminazione e pioggia battente, omettendo di adeguare la velocità alle concrete condizioni di guida. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: ha sostenuto che non era provata la violazione del limite di velocità, che la colpa era stata individuata solo nel mancato ulteriore rallentamento presso le strisce, che però il veicolo avrebbe già oltrepassato l'attraversamento e che il pedone sarebbe comparso improvvisamente e imprudentemente sulla traiettoria del mezzo. Ha inoltre contestato la mancata verifica del nesso causale in termini di efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito e la carenza di motivazione sulla durata della sospensione della patente, nonostante la riduzione della pena principale per le attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che le censure si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità, poiché la motivazione della sentenza di merito era логicamente coerente e priva di manifeste aporie. È stato ritenuto correttamente applicato l'art. 141 cod. strada, nel senso che non basta il rispetto del limite numerico di velocità, dovendo il conducente modulare la marcia in concreto rispetto a visibilità, pioggia, contesto urbano e prossimità di un attraversamento pedonale. È stata inoltre ritenuta adeguata la verifica del nesso causale e dell'efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito, poiché la riduzione della velocità avrebbe consentito l'avvistamento del pedone e l'evitamento dell'impatto. Infine, è stata considerata sufficiente la motivazione sulla sospensione della patente, durata nove mesi, in ragione della gravità del fatto e dell'autonomia dei criteri di commisurazione della sanzione accessoria rispetto alla pena principale.
Norme richiamate
configura il reato di lesioni personali stradali gravi; la responsabilità è stata confermata in relazione alla violazione di regole cautelari di guida
impone di regolare la velocità non solo entro i limiti massimi, ma in modo adeguato alle concrete condizioni di strada, traffico, visibilità e tempo, specie in prossimità di attraversamenti pedonali
art. 218, comma 2, cod. strada
la durata della sospensione della patente va commisurata autonomamente alla gravità della violazione, alle conseguenze del fatto e alle esigenze preventive, senza automatica dipendenza dalla riduzione della pena principale
il riconoscimento delle attenuanti generiche incide sulla pena principale, ma non impone di per sé la riduzione della durata della sanzione amministrativa accessoria
il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del fatto o delle prove, ma solo la verifica della coerenza e logicità della motivazione
Massime di principio
- In materia di circolazione stradale, il rispetto del solo limite numerico di velocità non esclude la colpa se, in concreto, la velocità non è adeguata alle condizioni del luogo e del tempo; la regola cautelare richiede di mantenere il controllo del veicolo e la capacità di arresto rispetto a ostacoli prevedibili.
- In prossimità di un attraversamento pedonale, la presenza di pedoni integra un rischio tipico che impone al conducente un dovere rafforzato di prudenza e moderazione della velocità; la condotta imprudente dell'utente debole esclude la responsabilità solo se presenti caratteri di assoluta eccezionalità, atipicità e imprevedibilità.
- Nei reati colposi di evento, il giudice deve verificare la concretizzazione del rischio che la regola cautelare intendeva prevenire e accertare, con giudizio controfattuale, se il comportamento alternativo lecito avrebbe impedito o significativamente ridotto l'evento; tale accertamento non può essere fondato su automatismi o su valutazioni ex post.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria ricostruzione della dinamica del sinistro a quella compiuta dai giudici di merito, quando la motivazione sia internamente coerente e immune da manifeste illogicità.
- La motivazione sulla durata della sospensione della patente può essere sintetica quando la sanzione accessoria sia contenuta e trovi giustificazione nel complessivo percorso argomentativo della decisione; il riconoscimento delle attenuanti generiche non comporta automaticamente una riduzione corrispondente della durata della sospensione.
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