Cassazione Penale, Sentenza n. 17559/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di condanna per lesioni colpose in ambito venatorio (fatto del 21/09/2019). La difesa contestava: 1) la valutazione delle prove e l'omesso svolgimento di specifici accertamenti tecnici (perizia balistica, raccolta bossoli, verifica compatibilità pallini-calibro e distanza), rilanciando l'ipotesi che altri cacciatori non identificati avessero sparato; 2) la valutazione della condotta della vittima, sostenendo che ANDREANI si fosse posto imprudentemente in posizione di tiro e non indossasse abbigliamento ad alta visibilità, configurando un concorso di colpa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ricostruzione dei fatti, confermata sia dal Giudice di pace che dal Tribunale di Ancona (doppia conforme), fosse sorretta da argomentazione logica e coerente e dalle testimonianze della persona offesa e del fratello. Le censure difensive si risolvevano in una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità; inoltre l'ipotesi della presenza di altri cacciatori era solo dubbiosa e non sufficientemente comprovata per imporre approfondimenti tecnici. È stata esclusa la responsabilità concorrente della vittima, poiché ANDREANI aveva segnalato la sua presenza e l'obbligo di verificare l'assenza di terzi prima di sparare gravava sul RANIERI. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese alla parte civile (liquidate in euro tremila) e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, c.1, lett. b) cod. proc. pen.
Limita la deducibilità in Cassazione delle critiche che siano, di fatto, una rivalutazione del compendio probatorio; non è ammessa la mera contestazione della persuasività delle motivazioni del merito
art. 606, c.1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle modifiche che hanno esteso l'ambito di deducibilità del vizio di motivazione e del travisamento della prova, ma precisando i limiti di deducibilità: deve riguardare atti specifici e non il fatto nella sua interezza
Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: la mancata proposizione formale dell'istanza di rinnovazione in grado d'appello può giustificare il mancato approfondimento da parte del giudice di appello
Ha modificato l'art. 606 c.p.p. estendendo l'ambito di deducibilità dei vizi di motivazione; la Corte però ricorda che ciò non autorizza la Cassazione a rimettere in discussione il merito dei fatti
art. 117 Cost.
Citato nel quadro dell'incidenza delle norme convenzionali (Cedu) nel diritto interno; la Corte osserva che richiamare parametri costituzionali o convenzionali non basta a trasformare in deducibile una critica di merito
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata relativamente al principio che non si ravvisano ragioni di esonero dalla condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime richiamate)
Ribadito il principio che, in caso di sentenze conformi di primo e secondo grado, la Cassazione non può riconsiderare il compendio probatorio salvo manifesta e macroscopica discordanza tra motivazione e atti specifici; il travisamento deve essere concreto e riferito ad atti determinati
Massime di principio
- In presenza di una "doppia conforme" (sentenza di primo e secondo grado concordanti), la Cassazione esercita un sindacato molto limitato: non può rimettere in discussione la valutazione delle prove salvo che non emerga un travisamento manifesto riferibile a specifici atti del processo
- Le doglianze che mirano solo a proporre una diversa lettura o una maggior persuasività di elementi alternativi sono inammissibili in Cassazione: occorre individuare errori giuridici o travisamenti puntuali e dimostrabili
- L'omesso svolgimento di accertamenti tecnici (perizia balistica, raccolta bossoli ecc.) non determina automaticamente l'annullamento se il giudice del merito, alla luce dell'istruttoria compiuta, ritiene che il quadro probatorio sia già completo e sufficiente a fondare la decisione; per contrastare ciò è utile chiedere formalmente la rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) o dimostrare che i tecnicismi erano indispensabili e che la loro assenza ha determinato un concreto vulnus probatorio
- Per affermare un concorso di colpa della vittima è necessario portare elementi probatori concreti che attestino una violazione di norme di cautela da parte della stessa; la semplice prospettazione difensiva non è sufficiente quando la vittima abbia dichiarato di aver segnalato la propria presenza e tale dichiarazione sia confermata da altri testi
- Se si intende contestare la sufficienza dell'istruttoria tecnica, è preferibile sollevare la questione in sede di merito con richieste istruttorie specifiche e motivare l'irrilevanza o l'impossibilità di comprendere il fatto senza quegli accertamenti, pena l'irricevibilità della censura in sede di legittimità
- Le condanne alle spese e le sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) possono essere imposte in caso di ricorso inammissibile; valutare sempre la convenienza di impugnare alla luce del rischio di maggiori oneri
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