Cassazione Penale, Sentenza n. 26952/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza per vizio di motivazione sulla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari. La difesa ha sostenuto che, dopo il rinvenimento del 6/06/2024 di ingenti quantitativi di stupefacenti e denaro (procedimento pendente a Bergamo), si era verificato un mutamento favorevole: il Gip di Bergamo avrebbe consentito un patteggiamento e il 17/12/2024 la misura carceraria era stata sostituita con gli arresti domiciliari. Inoltre la difesa ha contestato l'inidoneità del domicilio (oggetto di sequestro/confisca) e ha richiamato la databilità nel 2021 dei fatti principali e la confessione del ricorrente come elementi a favore di una misura meno afflittiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale di Milano, che ha valorizzato: precedenti arresti e condanna per reati di droga (art. 73 d.P.R. 309/1990), l'arresto e il consistente sequestro del 6/06/2024 (circa 55 kg di hashish, 29 kg di marijuana e €73.465) e il ruolo stabile del Roldan nei circuiti di narcotraffico (gestione rapporti con fornitori, disponibilità di collaboratori e rete di vendita). Da ciò è stato desunto un concreto e attuale pericolo di recidiva e l'inadeguatezza degli arresti domiciliari (anche tenuto conto del sequestro/confisca dell'immobile e dei contatti funzionali al traffico). Il fatto che un altro procedimento avesse disposto misura più lieve non è stato ritenuto idoneo a mutare il quadro cautelare nel presente procedimento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma penale sugli illeciti relativi agli stupefacenti: utilizzata per richiamare precedenti condanne e la gravità dei reati di droga posti a fondamento del rischio di recidiva
Richiesta/notifica ai sensi dell'art.415‑bis ha giustificato perquisizioni e il rinvenimento di sostanze nel corso degli accertamenti connessi al procedimento
Prevede la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità, la possibilità di condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende; norma applicata per liquidare €3.000
Massime di principio
- La valutazione della sussistenza e dell'attualità del pericolo di recidiva si fonda su elementi concreti e recenti: sequestri ingenti e nuovi reati possono prevalere su fatti più datati o su confessioni/strumenti processuali favorevoli.
- Una misura più favorevole adottata in altro procedimento (es. arresti domiciliari in procedimento diverso) non impedisce che, in un procedimento autonomo con fatti successivi gravi, venga ritenuta necessaria la custodia cautelare in carcere.
- Il sequestro o la confisca (anche non definitiva) dell'abitazione richiesta per il domicilio cautelare è elemento rilevante: può integrare prova dell'inidoneità del luogo a garantire la misura sostitutiva.
- Per impugnare con successo una custodia cautelare è necessario dimostrare un mutamento concreto e dimostrabile delle circostanze che abbia ridotto il pericolo di reiterazione (es. cessazione dei rapporti, assenza di contatti con fornitori/reticoli, prova di inattività criminale).
- La copiosa motivazione del giudice di merito che ricostruisce ruolo, ruoli alternanti tra coindagati, flussi di stupefacente e capacità organizzativa rende più difficile il sindacato di legittimità in sede di riesame/impugnazione se non emergono elementi nuovi e solidi.
- In sede difensiva è importante fornire prove idonee a mostrare la stabilità del domicilio alternativo e l'assenza di disponibilità economiche o di canali che permettano la ripresa delle attività illecite.
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