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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38193/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Santoro impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere a suo carico per i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416‑bis c.p., capo A) e di estorsione aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosa (capo D). Denunciava: (1) errore e illogicità nella valutazione delle intercettazioni e nella ricostruzione della sua appartenenza alla 'ndrina (compresa l'errata indicazione della data di una precedente condanna), (2) carenza di gravità indiziaria in relazione alle estorsioni contestate (assenza di prove che le vittime abbiano effettivamente acquistato merci imposte), (3) erronea valutazione delle esigenze cautelari e mancato esame della documentazione clinica e della proposta di espiazione domiciliare in Modena.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati in gran parte i motivi sollevati, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari (possibilità di censura solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione), confermando la congruità dell'apprezzamento delle intercettazioni e degli altri elementi indiziari che indicano l'intraneità di Santoro al sodalizio e il suo ruolo. Ha inoltre richiamato la presunzione applicabile nelle ipotesi di 416‑bis (art. 275, comma 3 c.p.p.) circa le esigenze cautelari, osservando che non è stato fornito un elemento obiettivo idoneo a superarla (es. prova di recesso o cessazione dell'attività associativa). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Il reato di associazione di tipo mafioso è contestato e giustifica, per la giurisprudenza citata, una particolare attenzione alla sussistenza delle esigenze cautelari; la qualifica mafiosa aggravava la valutazione del pericolo.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione, nelle fattispecie di cui al 416‑bis, circa la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), superabile solo con elementi concreti quali il recesso dall'associazione o la cessazione dell'attività associativa.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Fissa il parametro dei "gravi indizi di colpevolezza" come soglia per le misure cautelari personali; il sindacato di legittimità valuta che la motivazione del giudice di merito rispetti i canoni logici e di legge senza sostituirsi alla valutazione probatoria.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Consente che il contenuto delle intercettazioni, anche tra terzi, costituisca prova diretta senza necessità di riscontri ulteriori, purché il giudice ne valuti il significato con criteri logici e coerenti.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Rinvio formale agli adempimenti di cancelleria disposti nella sentenza (esecuzione della decisione, comunicazioni procedurali).

Massime di principio

  • Nei procedimenti per associazione mafiosa (416‑bis) opera una presunzione favorevole alla sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.): per superarla servono elementi oggettivi e specifici (es. recesso attestato, cessazione dell'attività del sodalizio, collaborazione) e non basta il decorso del tempo o mere argomentazioni difensive.
  • Il sindacato della Corte di legittimità sui provvedimenti cautelari è limitato: non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della gravità indiziaria, intervenendo solo quando la motivazione sia mancante, manifestamente illogica, contraddittoria o incompatibile con altri atti processuali.
  • Le intercettazioni possono costituire prova diretta e formare la base della gravità indiziaria; la loro valutazione spetta al giudice di merito e verrà sindacata in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole.
  • Le contestazioni che chiedono una diversa interpretazione delle conversazioni o una rivalutazione degli elementi probatori, senza dimostrare vizi logico‑giuridici nella motivazione, sono in genere inammissibili o infondate in sede di legittimità.
  • Documentazione clinica o proposta di domiciliari lontano dal luogo dei fatti può aiutare a chiedere misure meno afflittive, ma per ottenere la sostituzione della custodia cautelare è necessario fornire prove concrete e specifiche idonee a superare la presunzione prevista per i reati di mafia o a dimostrare l'assenza di pericolo di reiterazione.

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